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Agevolazione fiscale 2024 per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero

L’articolo 44 del D.L. 78/2010 (“rientro dei cervelli”) prevede che, in presenza di determinate condizioni, il 90% del reddito percepito dai docenti e ricercatori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sia escluso dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). L’agevolazione resta in vigore immutata nel 2024

Il “rientro dei cervelli” è una particolare agevolazione fiscale prevista dall’articolo 44 del D.L. 78/2010 (così come modificato dal D.L. 34/2019) tesa ad incentivare il rientro in Italia di ricercatori e/o docenti residenti all’estero. La ratio della norma è quello di incentivare il rientro in Italia di ricercatori e docenti universitari che hanno trasferito la residenza all’estero. L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese.

Questa agevolazione prevede una detassazione del 90% del reddito imponibile derivante da attività di ricerca o docenza in Italia, per un periodo (di base) di sei anni. L’agevolazione richiede il rispetto di specifici requisiti[1].

In cosa consiste l’agevolazione

Nel dettaglio, la disposizione prevede, ai fini delle imposte sui redditi, l’esclusione del 90% degli emolumenti percepiti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF.

L’agevolazione, quindi, riguarda i redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento di attività di docenza e ricerca. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia. I redditi agevolabili sono determinati secondo:

  • l’articolo 51 del TUIR se derivanti da rapporti di lavoro dipendente e
  • l’articolo 54 del TUIR, se derivanti da attività di lavoro autonomo.

 

Il reddito così determinato concorrerà alla formazione del reddito complessivo solamente per il 10% del suo ammontare e su questa base imponibile si applicheranno i criteri ordinari di tassazione ai fini IRPEF, deducendo oneri deducibili o detraibili.

Da specificare che, l’agevolazione in commento spetta nei limiti del regime de minimis (articolo 8-bis del D.L. 148/2017), pertanto è opportuno verificare di non superare le soglie previste da tale regime.

L’oggetto e l’ambito di applicazione

La particolarità di questo regime agevolativo, esattamente come anche per l’agevolazione impatriati, è che il contribuente è chiamato ad autocertificare la presenza dei requisiti richiesti. Si tratta di una assunzione di responsabilità da parte del contribuente richiedente, nei confronti del datore di lavoro, ove questi dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Il datore, quindi, in presenza dell’autocertificazione è chiamato a far applicare l’agevolazione (in caso di lavoro autonomo l’agevolazione viene applicata direttamente in dichiarazione dei redditi).

Ma questo aspetto determina un rischio, in quanto fino alla verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbe avvenire anche dopo qualche anno, il contribuente beneficia dell’agevolazione, che potrebbe essere revocata con l’applicazione del rimborso degli importi percepiti e l’applicazione di sanzioni. Per questo motivo occorre analizzare i requisiti richiesti nel dettaglio.

Possono avvalersi delle agevolazioni fiscali riservate al rientro in Italia di docenti e ricercatori, i soggetti che provano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
  • essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
  • che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici / privati o Università per almeno 2 anni continuativi;
  • svolgere attività di docenza o ricerca in Italia;
  • acquisire la residenza fiscale nel territorio italiano.

 

Tutti i requisiti devono sussistere contemporaneamente in capo ai soggetti che intendono usufruire dei benefici concessi dall’agevolazione.

In particolare, rientrano nella definizione di titoli di studio, tutti i titoli accademici, universitari o ad essi equiparati. I titoli di studio conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Pertanto, il soggetto interessato deve richiedere la “dichiarazione di valore” alla competente autorità consolare. Si tratta di un documento che attesta il valore del titolo di studio di livello universitario nel Paese in cui è stato conseguito e, ai fini del riconoscimento o dell’equipollenza dei titoli o affinché si intenda spendere i titoli nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni o per l’esercizio di professioni regolamentate, essa deve essere presentata alle competenti Autorità italiane. Dichiarazione che deve essere redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona. Questa documentazione deve essere conservata a cura del richiedente l’agevolazione.

Come detto, possono richiedere l’agevolazione sul rientro dei cervelli i soggetti che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni continuativi. I docenti e ricercatori che intendono usufruire dell’agevolazione devono necessariamente comprovare l’attività svolta all’estero attraverso la richiesta di idonea attestazione, rilasciata dalle Università o dai centro di ricerca presso cui l’attività è stata svolta. L’attività di ricerca può essere individuata nell’attività destinata alla:

  • ricerca di base;
  • ricerca industriale,
  • la ricerca di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità,

 

deve trattarsi di ricerca svolta presso un organismo di ricerca tali si considerano i seguenti enti:

  • le Università;
  • gli istituti di ricerca;
  • le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia;
  • gli intermediari dell’innovazione;
  • le entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca.

 

Questo, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca. Possono, inoltre, essere considerati centri di ricerca le entità che svolgono anche attività economiche. Purché tali attività siano contabilmente distinte da quelle di ricerca.

L’attività di docenza, invece, può essere individuata nell’attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private, il cui effettivo svolgimento all’estero deve risultare da idonea documentazione. L’attestazione deve essere rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle università presso i quali l’attività è stata svolta e nel documento deve essere presente sia la natura dell’ente sia l’attività svolta dal docente o dal ricercatore e la relativa durata.

L’agevolazione fiscale legata al rientro dei cervelli si applica alle seguenti categorie di soggetti:

  • cittadini Italiani;
  • cittadini dell’Unione Europea
  • assunti o che intendono avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio.

 

Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere in possesso di un titolo di laurea;
  • aver risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
  • negli ultimi due anni o più, aver risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa.

 

In relazione al periodo di permanenza all’estero, non viene specificata la durata di tale permanenza; Tuttavia, nella Circolare n. 17/E/2017, l’Agenzia delle Entrate si limita a richiedere che si tratti di una permanenza stabile e non occasionale.

La stabilità di residenza, considerata anche come requisito per l’iscrizione all’AIRE[2] si ha quando il soggetto rimane all’estero per periodi superiori ad un anno. Sul punto, comunque, la norma pone rilevanza sulla durata dell’attività di ricerca o docenza all’estero che deve essersi protratta per due anni consecutivi. Questo periodo richiesto, infatti, è quello considerato minimo e necessario ad integrare il presupposto della non occasionale residenza all’estero. Il periodo di due anni, in considerazione della genericità della norma, deve essere calcolato sulla base del calendario comune e non sulla base dei periodi di residenza fiscale. Per l’attività di docenza, invece, può essere calcolato sulla base della durata degli anni accademici.

Possono accedere all’agevolazione anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dal 1 gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia (articolo 44, comma 3-quater del D.L. n. 78/2010).

Sono esclusi dall’agevolazione legata al rientro dei cervelli i soggetti titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione o le aziende di diritto italiano che svolgono all’estero la propria attività lavorativa di ricerca o docenza per conto di questi contratti. In sostanza, l’attività di ricerca o docenza del lavoratore deve essere necessariamente svolta in Italia.

In merito a quest’ultimo punto, una casistica che può riscontrarsi spesso è quella del ricercatore che rientra in Italia con moglie e figli, trasferendo la propria residenza in Italia, che viene assunto da una società o ente o un’università italiana, ma continui a svolgere attività di ricerca o docenza anche all’estero. In tale fattispecie, è possibile fruire dell’agevolazione per i soli redditi percepiti in Italia in qualità di docente o ricercatore mentre i redditi esteri devono ordinariamente essere assoggettati a tassazione italiana, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del TUIR e dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, tenendo conto, altresì, del Foreign tax credit (credito d’imposta per le imposte pagate all’estero), previsto dall’articolo 165 del TUIR.

La durata e la decadenza dell’agevolazione

Per quanto riguarda la durata dell’agevolazione, il comma 3 dell’articolo 44 del D.L. n. 78/10 prevede che questa diventi applicabile dal periodo di imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 5 successivi. Ciò significa, sostanzialmente, che l’agevolazione ha una durata complessiva di 6 annualità.

Tuttavia, l’agevolazione in esame è estendibile per ulteriori annualità (al verificarsi di alcuni requisiti previsti dal comma 3-bis del D.L. n 34/19). In particolare, l’agevolazione si applica per:

  • 8 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori con almeno un figlio minorenne o a carico. È valido anche il caso del figlio in affido preadottivo. Oppure, in alterativa, qualora il docente diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli anche in comproprietà;
  • 11 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo;
  • 13 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo.

 

Nel caso in cui, nel suddetto periodo, il docente o il ricercatore trasferisca la propria residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno. La decadenza si ha a partire dal periodo d’imposta in cui risulti non più fiscalmente residente in Italia.

L’incumulabilità con altri regimi

Gli incentivi per docenti e ricercatori non sono cumulabili con il regime legato ai lavoratori impatriati (articolo 16 del D.Lgs. n. 147/15) né con il regime dei neo residenti (articolo 24-bis del TUIR).

I soggetti in possesso dei requisiti per godere di più di una delle agevolazioni previste, possono scegliere liberamente a quale aderire. Il divieto di cumulo dei regimi agevolati legati al trasferimento in Italia è da considerarsi con riferimento a ciascun periodo di imposta, non ostando, tuttavia, l’applicazione di regimi differenti, al sussistere dei requisiti, in periodi di imposta diversi.

La domanda per l’agevolazione

La richiesta dell’agevolazione si effettua con modalità differenziate, laddove la variabile è l’assunzione del lavoratore come dipendente, o l’esercizio di attività di lavoro autonomo.

Prima casistica: richiesta di applicazione del rientro dei cervelli al datore di lavoro

Per i docenti e ricercatori che vengono assunti in Italia l’agevolazione si richiede direttamente al datore di lavoro. La richiesta avviene attraverso la predisposizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal contribuente interessato all’agevolazione, dove il soggetto deve indicare la sussistenza delle condizioni richieste per ottenere l’agevolazione stessa. La dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/00 deve contenere:

  • le generalità (nome, cognome e data di nascita);
  • il Codice fiscale;
  • l’indicazione della data di rientro in Italia;
  • la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo di cui si chiede l’applicazione;
  • l’indicazione dell’attuale residenza in Italia;
  • la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, dalla Legge n. 238/2010, dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (divieto di cumulo ai sensi dell’art. 2 del Decreto attuativo) e dall’articolo 24-bis del T.U.I.R. (divieto di cumulo ai sensi dell’art. 1, comma 154, della Legge di bilancio 2017).

 

Alla scheda il richiedente potrà allegare in copia:

  • il documento di identità;
  • il curriculum vitae;
  • l’attestato di laurea e relativa dichiarazione di valore per i titoli di studio conseguiti all’estero;
  • la certificazione di stabile permanenza all’estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca scientifica;
  • il certificato di iscrizione all’AIRE nel periodo precedente il rimpatrio;
  • l’elenco delle pubblicazioni scientifiche;
  • l’indicazione dell’attività didattica o di ricerca che si intende svolgere.

 

Una volta ricevuta la documentazione dal lavoratore, il datore di lavoro è chiamato ad una serie di adempimenti, applicando l’agevolazione direttamente in busta paga, in particolare:

  • operare le ritenute sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all’articolo 51 del TUIR. La base imponibile è ridotta al 10%, questo a partire dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta;
  • a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto e corrisposto a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

 

Le disposizioni indicate non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio. Nella Certificazione Unica devono essere indicate separatamente l’ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti e l’ammontare ridotto alle percentuali sopra indicate.

Seconda casistica: richiesta di applicazione del rientro dei cervelli nel modello UNICO dei Redditi PF

Nel caso in cui il ricercatore o il docente intenda esercitare in Italia queste attività in modo autonomo, cambiano le modalità di applicazione dell’agevolazione. In questo caso il ricercatore o il docente è tenuto ad aprire partita IVA ed a fatturare le proprie prestazioni professionali. L’applicazione dell’agevolazione, in questo caso, avviene attraverso l’indicazione in dichiarazione dei redditi della sussistenza dei requisiti. Tale indicazione deve essere effettuata all’interno del quadro RE del modello UNICO Redditi Persone Fisiche.

L’aspetto importante, in questo caso, riguarda le ritenute fiscali; infatti, nel caso in cui si applichi un regime fiscale che prevede l’applicazione delle ritenute, il professionista è chiamato ad ulteriore adempimento: al fine di evitare che le ritenute applicate dai committenti siano in eccesso rispetto all’imposta da versare in dichiarazione è possibile autocertificare la riduzione della ritenuta, presentando apposita documentazione con la quale il professionista può chiedere la riduzione o la non applicazione della ritenuta al committente.

Conclusioni

Questo articolo ha l’obiettivo di individuare tutte le indicazioni utili per ottenere l’agevolazione legata dal rientro dei cervelli.

Si tratta di una importante leva fiscale per far rientrare in Italia soggetti che hanno svolto attività di ricerca e docenza all’estero.

La norma, come detto, riguarda sia soggetti cittadini italiani che cittadini UE, per questo motivo intende attrarre anche competenze di soggetti esteri, incentivandoli ad operare in Italia. Inoltre, l’abbattimento del reddito al 90% è sicuramente incentivo molto forte, senza eguali nel nostro ordinamento.

Come suddetto, occorre prestare la massima attenzione su questa agevolazione in quanto è legata al rischio connesso all’autocertificazione, prevista dalla norma, e non ad una vera e propria presentazione di una domanda. Il tempo che intercorre dall’inizio dell’agevolazione fino ai controlli dell’Agenzia delle Entrate è un periodo in cui l’agevolazione viene fruita senza la certezza della sua spettanza e nessun consulente fiscale può verificare la presenza dei requisiti richiesti, ma è possibile solo approfondire gli aspetti dell’agevolazione e capire meglio i rischi e le problematiche ad essa connessi, i rischi in cui si potrebbe incorrere nel richiederla, anche attraverso una simulazione delle sanzioni dovute in caso di autocertificazione non veritiera.

Fonte: Il Sole 24ORE

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