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Ammortizzatori per imprese strategiche e indotto

Sostegno al reddito fino a dieci settimane per i dipendenti dei fornitori

Con la circolare 62/2024 del 6 maggio, l’ Inps ha fornito chiarimenti in merito alla Cigs per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria (articolo 3 del Dl 4/2024) e per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti d’interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica (articolo 2-quinquies del Dl 4/2024).

La prima misura – già tratteggiata dall’ Inps al paragrafo 3.7 della circolare 5/2024 – riguarda le imprese che congiuntamente:

  • gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività;
  • siano già state autorizzate – o abbiano proposto apposita istanza ministeriale in corso di definizione – al trattamento di Cigs in base all’articolo 1, commi 175 e 176, legge 213/2023, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la loro complessità.

 

L’ammortizzatore – per cui è ammessa l’erogazione sia con pagamento diretto da parte dell’Inps che a conguaglio – non è soggetto a contribuzione addizionale e non esonera i datori di lavoro, che ne siano tenuti, al versamento delle quote di Tfr maturate sulla retribuzione persa al Fondo di tesoreria.

La seconda misura, incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Dlgs 148/2015, è costituita da un particolare strumento di sostegno al reddito – in misura pari a quello previsto per la cassa integrazione dell’articolo 3 del Dlgs 148/2015 – comprensivo di contribuzione figurativa. Essa spetta per una durata non superiore a 6 settimane, prorogabile fino a un massimo di 10, da utilizzare, anche in modo frazionato, per periodi collocati successivamente alla data di sottoscrizione di uno specifico accordo quadro presso il ministero del Lavoro. La sua erogazione può avvenire a conguaglio o con pagamento diretto da parte dell’Inps. Ne sono beneficiari i datori di lavoro del settore privato i quali, operando in monocommittenza o subendone un influsso gestionale prevalente, svolgano la propria attività nell’indotto delle grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale e che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della contrazione dell’attività lavorativa da parte dei richiamati committenti.

Lo strumento, che compete ai lavoratori con anzianità minima di effettivo lavoro, alla data della richiesta, di 30 giorni presso l’unità produttiva, è escluso da contribuzione addizionale oltre che dalla durata massima dei trattamenti di integrazione salariale (articoli 4, 12, 22 e 30 del Dlgs 148/2015) e, salvo l’invio dell’informativa alle rappresentanze e alle organizzazioni sindacali, non è soggetto ai termini procedimentali negoziali (articoli 14 e 24 del Dlgs 148/2015) e a quelli procedurali per la presentazione delle domande (articoli 15 e 25 Dlgs 148/2015).

Le istanze devono essere inoltrate, in modalità telematica, entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della contrazione dell’attività lavorativa. L’istituto, nell’evidenziare che detto termine non riveste carattere decadenziale, raccomanda comunque la massima tempestività nella trasmissione delle domande.

Fonte: Il Sole 24ORE

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