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Imposte assolte all’estero, i giudici recepiscono la sentenza n. 25698/2022 della Corte di cassazione

Al contribuente residente deve essere riconosciuto il credito per l’imposta assolta all’estero quando il reddito è obbligatoriamente assoggettato in Italia a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva, e non concorre alla formazione del reddito imponibile. È questo il principio enunciato dalla Cgt di Siena nella sentenza 68/1/2024 dell’11 aprile scorso (presidente e relatore Turturici).

Nel caso esaminato una persona fisica fiscalmente residente in Italia (titolare di azioni di una società quotata tedesca gestite in Italia mediante un regime di risparmio amministrato – ex articolo 6, Dlgs 461/97 – attraverso un rapporto mandato sottoscritto con una fiduciaria residente) chiedeva all’autorità fiscale tedesca, il rimborso della maggiore ritenuta subita in Germania (pari al 26,375%) rispetto al limite (pari al 15%) previsto dall’articolo 10, comma 2, della Convenzione Italia-Germania (e quindi in misura pari all’11,375% del dividendo lordo).

Contestualmente in Italia la fiduciaria, in qualità di intermediario finanziario, applicava e versava la ritenuta del 26% (ex articolo 27, comma 4, Dpr 600/73) sul cosiddetto “netto frontiera”, ovvero tenendo conto dell’intera ritenuta tedesca subita.

Per effetto di questa doppia tassazione, il contribuente chiedeva, all’agenzia delle Entrate italiana il rimborso dell’Irpef versata e, contro il silenzio-rifiuto incardinava dinnanzi alla Corte di giustizia il relativo ricorso.

Il collegio giudicante ha accolto il ricorso e la sentenza consolida così il principio espresso dalla Cassazione nella recente sentenza n. 5698/2022. In particolare, nel richiamare le conclusioni espresse dai giudici di legittimità, è stato riconosciuto il diritto del contribuente a detrarre (ex articolo 165 del Tuir) le imposte assolte all’estero dall’imposta sostitutiva dovuta in Italia anche qualora i dividendi percepiti non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef.

Operativamente, in assenza di uno specifico quadro per indicare il credito d’imposta, il collegio ha riconosciuto che, al fine di evitare la doppia imposizione e vedersi riconoscere il tax credit, l’unico comportamento possibile è costituito dalla presentazione di un’istanza di rimborso, così come fatto dal ricorrente.

Sul tema sarebbe auspicabile un intervento legislativo che porti, relativamente ai dividendi esteri, al pacifico riconoscimento del diritto al credito d’imposta.

Al contrario, ad oggi, a seconda dell’intervento o meno di un intermediario residente nella relativa riscossione, i dividendi esteri possono essere assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva; pertanto per tali proventi non è possibile fruire del credito d’imposta estero in quanto gli stessi sono esclusi dal reddito complessivo Irpef, rendendo pertanto necessaria la presentazione di un’istanza di rimborso che viene sistematicamente rigettata dall’amministrazione finanziaria.

Fonte: Il Sole 24ORE

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