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Turismo e ristorazione: fino al 30 giugno si applica il trattamento integrativo su notturno e straordinari

Ultimi due mesi di applicazione per il trattamento integrativo speciale destinato ai lavoratori del turismo.

La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 21), per sostenere il settore turistico, ricettivo e termale ha previsto – limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 – a favore dei dipendenti di questi esercizi, con particolari requisiti reddituali, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale. L’importo non concorre alla formazione del reddito ed è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

La misura ricalca quella già introdotta dal Dl 48/2023, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, con la differenza che il bonus attuale è stato esteso ai dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dall’articolo 5 della legge 287/1991 (per esempio ristoranti, pizzerie bar, gelaterie, pasticcerie, esercizi di somministrazione all’interno di sale da ballo, sale da gioco, stabilimenti balneari).

Pertanto, l’individuazione del perimetro applicativo del bonus non presenta particolari difficoltà.

L’agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti su questo beneficio con la circolare 5/E del 7 marzo 2024, completando e aggiornando il quadro delle informazioni già fornite per la versione dell’anno scorso, con la circolare 26/E e con la risoluzione 51/E del 2023.

Con riferimento ai profili reddituali, il trattamento è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2023, a 40mila euro: come precisato dalla circolare 5/E, per verificare questo parametro vanno inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente, anche quelli corrisposti da più datori di lavoro, conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nei comparti oggetto dell’agevolazione fiscale.

Il bonus viene calcolato sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – correlata esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.

Dal punto di vista operativo, il sostituto d’imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate. Le Entrate hanno chiarito che l’attribuzione del bonus può avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il sostituto d’imposta indicherà poi nella certificazione unica (Cu), relativa al periodo d’imposta 2024, gli importi del bonus corrisposti ai lavoratori aventi diritto.

Per consentire il recupero delle somme erogate da parte dei datori, la norma prevede che gli stessi possano utilizzare l’istituto della compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997). Il recupero in compensazione orizzontale del trattamento pagato al lavoratore deve avvenire con l’uso dei servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate e, a questo fine, è utilizzabile il codice tributo 1702 denominato «Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48».

Infine, si ricorda che – secondo le indicazioni della circolare 26/E/2023 – il datore di lavoro che riconosce il trattamento integrativo speciale è tenuto a raccogliere la richiesta del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2023, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in base all’articolo 47, del Dpr 445/2000. Inoltre, è necessario conservare la documentazione che prova l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo.

Fonte: Il Sole 24ORE

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