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Scissioni con scorporo in neutralità fiscale

Non è abusiva la combinazione con cessione delle partecipazioni. La trasformazione della branch in subsidiary non tassa le partecipazioni ottenute in cambio

Il Dlgs Irpef-Ires disciplina fiscalmente la scissione con scorporo (articolo 2506.1 del Codice civile) seguendo l’apposito principio della legge delega. Si tratta dell’operazione di scissione a favore di una o più beneficiarie di nuova costituzione (ma anche preesistenti) con attribuzione delle partecipazioni non al socio bensì direttamente alla scissa stessa. Da più parti era stato auspicato che venisse chiarito il trattamento fiscale di questa nuova operazione.

Viene quindi previsto che la scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un’azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione (articolo 2506-quater del Codice civile). Di contro, le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l’avviamento se lo scorporo ha a oggetto un’azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione. Tali attività e passività si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa, mentre per il computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell’azienda oggetto di scorporo. Si tratta a ben vedere di previsioni che confermano la neutralità fiscale dell’operazione straordinaria.

Vediamo invece cosa viene previsto a livello Pex (participation exemption) in base all’oggetto dello scorporo:

• se è un’azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell’azienda;

• se sono partecipazioni con i requisiti Pex, senza considerare quello della lettera a) dell’articolo 87, le partecipazioni ricevute dalla scissa conservano i medesimi requisiti delle partecipazioni attribuite alla beneficiaria;

• se sono beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti Pex delle lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione Pex se e quando maturano i relativi requisiti.

Circa la ripartizione delle posizioni soggettive (perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze Ace) fra scissa e beneficiaria (articolo 173, comma 4, del Tuir) occorre conteggiare il peso del valore contabile delle attività e passività trasferite rispetto al rispetto al patrimonio netto contabile della scissa risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia della scissione, senza considerare i crediti d’imposta chiesti a rimborso e le eccedenze utilizzabili in compensazione.

A seguito della scissione le riserve iscritte nel bilancio della scissa mantengono il loro regime fiscale (anche perché non sono oggetto di trasferimento alla beneficiaria) mentre al patrimonio netto delle beneficiarie si applica il regime delle riserve di capitale (articolo 47, comma 5, del Tuir).

Coerentemente con la neutralità fiscale dell’operazione transfrontaliera, in presenza di scissa non residente e di scorporo riguardante il trasferimento della stabile organizzazione ad una beneficiaria di nuova costituzione (trasformazione della branch in subsidiary), l’assegnazione delle partecipazioni alla scissa non comporta tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni.

Poiché è stato chiarito che l’operazione può avvenire anche a favore di una o più beneficiarie preesistenti, in tal caso per la ripartizione delle posizioni soggettive si applica il comma 10 dell’articolo 173.

Infine, come non è abusiva l’operazione di conferimento di ramo d’azienda neutrale e successiva cessione in Pex delle partecipazioni (articolo 176, comma 3, del Tuir), allo stesso modo non è abusiva la scissione avente a oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta.

Le nuove previsioni si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Fonte: Il Sole 24ORE

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