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Sbloccate le compensazioni per i crediti d’imposta 4.0

Dal 29 aprile procedura direttamente online sul sito del Gse. Il decreto del ministero delle Imprese recepisce le richieste delle Entrate. Due modelli: uno per i beni strumentali e uno per la ricerca Dal 29 aprile procedura direttamente online sul sito del Gse. Il decreto del ministero delle Imprese recepisce le richieste delle Entrate. Due modelli: uno per i beni strumentali e uno per la ricerca Dal 29 aprile procedura direttamente online sul sito del Gse. Il decreto del ministero delle Imprese recepisce le richieste delle Entrate. Due modelli: uno per i beni strumentali e uno per la ricerca Dal 29 aprile procedura direttamente online sul sito del Gse. Il decreto del ministero delle Imprese recepisce le richieste delle Entrate. Due modelli: uno per i beni strumentali e uno per la ricerca Dal 29 aprile procedura direttamente online sul sito del Gse. Il decreto del ministero delle Imprese recepisce le richieste delle Entrate. Due modelli: uno per i beni strumentali e uno per la ricerca

Lo sblocco dei crediti d’imposta 4.0 arriva con una procedura straordinaria. Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha emanato il decreto direttoriale che consentirà, dal 29 aprile, di rimettere in moto la compensazione che era stata bloccata in seguito alla risoluzione 19/E del 12 aprile dell’agenzia delle Entrate. La sospensione, in particolare, riguarda gli investimenti con anno di riferimento 2023 o 2024, ma non quelli effettuati nel 2022 e 2021 anche se l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024.

Da dove nasce il problema

Il blocco era stato disposto per effetto dell’articolo 6 del decreto legge 39 del 29 marzo che ha introdotto una complessa serie di comunicazioni (su ammontare degli investimenti e presunta ripartizione negli anni del beneficio) come condizione di fruibilità dei crediti di imposta derivanti da investimenti del piano 4.0. Il Dl 39 ha disposto che queste comunicazioni avvengano sulla base di un modello definito dal ministero delle Imprese.

La soluzione in extremis

Non è stato semplice definire il sistema di invio di questi modelli. In un primo momento si pensava alla creazione di una specifica piattaforma, ma questo avrebbe ulteriormente allungato i tempi a fronte dell’indicazione che era giunta dal ministro Adolfo Urso sull’emanazione del decreto nel corso di questa settimana. Di qui la scelta in extremis di appoggiarsi, anche per i crediti di imposta 4.0, al Gse (Gestore dei servizi energetici) che avrà un ruolo centrale nella gestione delle comunicazioni relative ai nuovi incentivi 5.0. Il decreto direttoriale firmato dal direttore generale per la Politica industriale Paolo Casalino specifica quindi che dal 29 aprile alle 12 i modelli saranno disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gse. Tutta la procedura si potrà dunque fare online sul portale www.gse.it

Le informazioni da riportare online

I modelli sono due. Il primo si riferisce ai crediti d’imposta per l’acquisto o il leasing di beni strumentali 4.0 (materiali o immateriali), il secondo al gruppo dei cinque crediti di imposta per ricerca e innovazione (R&S; innovazione tecnologica; innovazione digitale 4.0; innovazione tecnologica finalizzata alla transizione ecologica; design e ideazione estetica). In entrambi i casi il modello di comunicazione deve essere trasmesso in via preventiva per comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Non solo. Il modello deve essere trasmesso anche al completamento degli investimenti in modo da aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Nel caso degli investimenti in beni strumentali, per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo il modello deve essere trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti. Per quelli in ricerca e innovazione, invece, quest’ultima clausola vale per le operazioni del periodo 1 gennaio-29 marzo 2024.

I dettagli sui crediti d’imposta

Il modello relativo ai beni strumentali si compone di due sezioni, una per i beni materiali e una per quelli immateriali. In entrambi i casi c’è una prima parte in cui vanno inseriti i dati identificativi dell’impresa e una seconda in cui indicare periodo di realizzazione degli investimenti, totale costo agevolabile, totale credito d’imposta, ripartizione annuale del credito d’imposta (fino al 2028). Il modello per la ricerca e innovazione è diviso in cinque sezioni, corrispondenti alle cinque tipologie di investimento incentivabile. Ognuna delle sezioni richiede di specificate il periodo di realizzazione dell’investimento, il totale costo agevolabile e la tipologia di spese eleggibile, ripartite tra spese sostenute direttamente e spese infragruppo (quest’ultime da riportare sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario) ed infine il totale base di calcolo del credito d’imposta. Un’ultima parte riguarda la fruizione del credito d’imposta, fino al 2030, da riportare complessivamente cioè tenendo conto di tutte e cinque le tipologie di investimento possibili.

 Non sfugge che questo complesso meccanismo attuativo, basato su obblighi di comunicazione, risponde alle preoccupazioni della Ragioneria dello Stato sugli effetti contabili dei crediti d’imposta, entrati sotto osservazione come il superbonus. La scorsa settimana l’Upb, l’Ufficio parlamentare di bilancio, ha pubblicato un report in cui calcola che nel triennio 2021-23 la perdita di gettito complessiva effettiva dovuta ai bonus 4.0 è pari a 12,5 miliardi, con un trend in crescita: : nel 2023 le compensazioni hanno superato del 30% i valor stimati e quelle dei primi tre mesi del 2024 (pari a 3,3 miliardi) rappresentano il 70% del totale stimato inizialmente. per lo stesso anno.

Fonte: Il Sole 24ORE

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