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Associati, lavoratori e volontari: registri da aggiornare entro giugno per Odv e Aps

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sono tenute ad aggiornare annualmente le informazioni fornite per l’iscrizione al Runts

Organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps): scade il 30 giugno 2024 l’onere di aggiornamento del numero degli associati, lavoratori e volontari. Si tratta di un adempimento previsto col decreto istitutivo del Registro unico del Terzo settore (Runts) esclusivamente per Odv e Aps allo scopo di consentire agli uffici di verificare la permanenza dei requisiti minimi richiesti dalla legge per queste specifiche tipologie di enti, sia con riguardo alla base associativa, sia alla forza lavoro e volontariato (articolo 20, comma 5, Dm 106/2020).

La normativa del Codice

Specifici sono i requisiti dimensionali per le associazioni dotate della qualifica di Odv e Aps dal Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts). In particolare:

  • una componente associativa di numero non inferiore a sette persone fisiche o, rispettivamente, a tre Odv/Aps (articoli 32, comma 1 e 35, comma 1 del Cts);
  • l’ammissione come associati di altri enti del terzo settore (Ets) o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore, rispettivamente, al 50% del numero delle Odv/Aps associate (articoli 32, comma 2 e 35, comma 3 del Cts);
  • un numero di lavoratori che non può essere superiore al 50% dei volontari (nel caso delle Odv) o anche al 5% del numero degli associati (nel caso delle Aps, articoli 33, comma 1 e 36, comma 1 del Cts). Con la specifica che, in caso di approvazione definitiva delle ultime modifiche proposte al Codice col Ddl Terzo settore, il rapporto lavoratori/associati nelle Aps passa dal 5 al 20%.

 

Le informazioni sul numero di associati, lavoratori (dipendenti e/o parasubordinati) e volontari costituiscono quelle informazioni aggiuntive richieste alle sole Odv e Aps in sede di compilazione delle domande d’iscrizione (articolo 8, comma 6, lettera r del Dm 106/2020).

Trattandosi di dati per loro natura variabili, scatta un obbligo di comunicazione annuale – da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno – dei dati riportati nel Runts, al fine di aggiornare quelli già previsti con quelli che risultano alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Con la specifica che, laddove il numero degli associati di Odv e Aps cambi e scenda al di sotto dei requisiti dimensionali minimi sopra previsti, l’obbligo di aggiornamento dell’informazione scatta entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, fermo restando l’obbligo di integrazione entro un anno.

I dati da comunicare

Con riguardo agli associati, le Odv e Aps dovranno indicare il numero delle persone fisiche e quello degli enti associati specificando se questi ultimi abbiano o meno la stessa qualifica dell’ente cui la pratica si riferisce (ossia affine o non affine rispetto alla qualifica di Odv e Aps). Per quanto riguarda i lavoratori, nel computo dovranno intendersi i lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa. Non assume dunque rilevanza, ai fini dell’aggiornamento, il numero dei lavoratori autonomi occasionali, che collaborano “una tantum” con l’ente. È il caso, ad esempio, di una Aps corale, bandistica o filodrammatica che, per lo svolgimento della propria attività culturale, si avvale di direttori artistici e collaboratori tecnici, inquadrati in base all’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir. È chiaro, in quest’ipotesi, che i dati relativi a tali posizioni non rientrano tra quelle oggetto di comunicazione al Runts, in assenza di una posizione previdenziale stabile con l’ente.

Fonte: Il Sole 24ORE

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