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Carbon farming, la delega agevola la sostenibilità ambientale

Cessione crediti di carbonio nell’ambito dell’attività agricola principale

L’agricoltura sta cambiando significativamente perché alla sua tradizionale funzione se ne stanno affiancando di nuove tra le quali la più rilevante appare la lotta ai cambiamenti climatici. È proprio in questa prospettiva che è intervenuto con lungimiranza il legislatore della delega fiscale (articolo 5, comma 1, lettera b) dettando principi e criteri direttivi al fine di ampliare la nozione tributaria di «attività agricola» e agevolare quelle attività volte alla produzione e alla cessione di beni, anche immateriali, derivanti dalla coltivazione e dall’allevamento, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

È oggi di particolare rilevanza il caso della produzione e cessione dei crediti di carbonio – cosiddetto carbon farming, letteralmente coltivazione di carbonio – essendo un esempio di come l’agricoltura svolge un ruolo attivo anche nella riduzione delle emissioni di CO2. Invero, uno dei “plus” della attività di coltivazione può essere proprio quello di “catturare” anidride carbonica sottraendola dall’atmosfera attraverso l’utilizzo di nuove tecniche agronomiche (agricoltura rigenerativa) che consentono di ottenere importanti marginalità positive proprio in termini di impatto ambientale. Un ulteriore aspetto di fondamentale importanza è rappresentato dal fatto che, ai sensi dell’articolo 45, comma 2-quater, del Dl 13/2023, è stato istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), il registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria. Al fine di rendere operativo tale registro, sono in corso di elaborazione le correlative linee guida, che saranno oggetto di un apposito decreto Masaf. A questo punto l’ultimo tassello rimane proprio la piena attuazione della delega; un tassello, però, di fondamentale importanza.

La delega fiscale, infatti, afferma un principio essenziale e, nel richiamare il primo comma dell’articolo 2135 del Codice civile, stabilisce la necessità di ricondurre il carbon farming (esempio citato espressamente nella relazione alla legge delega) nell’ambito dell’attività agricola principale, con conseguente assoggettamento a imposizione catastale. Si superano, così, alcuni dubbi interpretativi nati a seguito dei chiarimenti forniti con la risposta a interpello n. 365/20. In quell’occasione, infatti, l’agenzia delle Entrate aveva precisato che, in mancanza di una specifica disposizione di legge che riconduca la cessione dei crediti di carbonio nell’ambito delle attività agricole connesse, tale attività non poteva essere inquadrata come «fornitura di beni o servizi» di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile (si veda anche l’interrogazione parlamentare n. 5-08179 del 31 maggio 2022) generando invece redditi d’impresa imponibili ex articolo 85 del Tuir. La cessione dei crediti di carbonio viene quindi definitivamente ricondotta nell’ambito dell’attività agricola principale e ciò dovrebbe evidentemente comportare l’assorbimento dei relativi redditi nella tassazione di cui all’articolo 32 del Tuir sebbene «entro limiti predeterminati» ma «con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata». Insomma, un intervento non da poco per incentivare queste attività e, quindi, la lotta ai cambiamenti climatici.

Quello compiuto dalla legge delega è un passaggio non solo tecnico ma, per così dire, strategico essendo fondamentale per rafforzare ulteriormente, anche attraverso il sistema fiscale, il legame tra agricoltura e sostenibilità. Un approccio moderno all’agricoltura, infatti, impone di comprenderne e valorizzarne a pieno il ruolo cruciale nell’economia e nella società. Un ruolo che va ormai ben oltre la produzione di cibo ed energia e riguarda anche e soprattutto la protezione dell’ambiente.

L’agricoltura sta cambiando significativamente perché alla sua tradizionale funzione se ne stanno affiancando di nuove tra le quali la più rilevante appare la lotta ai cambiamenti climatici. È proprio in questa prospettiva che è intervenuto con lungimiranza il legislatore della delega fiscale (articolo 5, comma 1, lettera b) dettando principi e criteri direttivi al fine di ampliare la nozione tributaria di «attività agricola» e agevolare quelle attività volte alla produzione e alla cessione di beni, anche immateriali, derivanti dalla coltivazione e dall’allevamento, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

È oggi di particolare rilevanza il caso della produzione e cessione dei crediti di carbonio – cosiddetto carbon farming, letteralmente coltivazione di carbonio – essendo un esempio di come l’agricoltura svolge un ruolo attivo anche nella riduzione delle emissioni di CO2. Invero, uno dei “plus” della attività di coltivazione può essere proprio quello di “catturare” anidride carbonica sottraendola dall’atmosfera attraverso l’utilizzo di nuove tecniche agronomiche (agricoltura rigenerativa) che consentono di ottenere importanti marginalità positive proprio in termini di impatto ambientale. Un ulteriore aspetto di fondamentale importanza è rappresentato dal fatto che, ai sensi dell’articolo 45, comma 2-quater, del Dl 13/2023, è stato istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), il registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria. Al fine di rendere operativo tale registro, sono in corso di elaborazione le correlative linee guida, che saranno oggetto di un apposito decreto Masaf. A questo punto l’ultimo tassello rimane proprio la piena attuazione della delega; un tassello, però, di fondamentale importanza.

La delega fiscale, infatti, afferma un principio essenziale e, nel richiamare il primo comma dell’articolo 2135 del Codice civile, stabilisce la necessità di ricondurre il carbon farming (esempio citato espressamente nella relazione alla legge delega) nell’ambito dell’attività agricola principale, con conseguente assoggettamento a imposizione catastale. Si superano, così, alcuni dubbi interpretativi nati a seguito dei chiarimenti forniti con la risposta a interpello n. 365/20. In quell’occasione, infatti, l’agenzia delle Entrate aveva precisato che, in mancanza di una specifica disposizione di legge che riconduca la cessione dei crediti di carbonio nell’ambito delle attività agricole connesse, tale attività non poteva essere inquadrata come «fornitura di beni o servizi» di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile (si veda anche l’interrogazione parlamentare n. 5-08179 del 31 maggio 2022) generando invece redditi d’impresa imponibili ex articolo 85 del Tuir. La cessione dei crediti di carbonio viene quindi definitivamente ricondotta nell’ambito dell’attività agricola principale e ciò dovrebbe evidentemente comportare l’assorbimento dei relativi redditi nella tassazione di cui all’articolo 32 del Tuir sebbene «entro limiti predeterminati» ma «con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata». Insomma, un intervento non da poco per incentivare queste attività e, quindi, la lotta ai cambiamenti climatici.

Quello compiuto dalla legge delega è un passaggio non solo tecnico ma, per così dire, strategico essendo fondamentale per rafforzare ulteriormente, anche attraverso il sistema fiscale, il legame tra agricoltura e sostenibilità. Un approccio moderno all’agricoltura, infatti, impone di comprenderne e valorizzarne a pieno il ruolo cruciale nell’economia e nella società. Un ruolo che va ormai ben oltre la produzione di cibo ed energia e riguarda anche e soprattutto la protezione dell’ambiente.

L’agricoltura sta cambiando significativamente perché alla sua tradizionale funzione se ne stanno affiancando di nuove tra le quali la più rilevante appare la lotta ai cambiamenti climatici. È proprio in questa prospettiva che è intervenuto con lungimiranza il legislatore della delega fiscale (articolo 5, comma 1, lettera b) dettando principi e criteri direttivi al fine di ampliare la nozione tributaria di «attività agricola» e agevolare quelle attività volte alla produzione e alla cessione di beni, anche immateriali, derivanti dalla coltivazione e dall’allevamento, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

È oggi di particolare rilevanza il caso della produzione e cessione dei crediti di carbonio – cosiddetto carbon farming, letteralmente coltivazione di carbonio – essendo un esempio di come l’agricoltura svolge un ruolo attivo anche nella riduzione delle emissioni di CO2. Invero, uno dei “plus” della attività di coltivazione può essere proprio quello di “catturare” anidride carbonica sottraendola dall’atmosfera attraverso l’utilizzo di nuove tecniche agronomiche (agricoltura rigenerativa) che consentono di ottenere importanti marginalità positive proprio in termini di impatto ambientale. Un ulteriore aspetto di fondamentale importanza è rappresentato dal fatto che, ai sensi dell’articolo 45, comma 2-quater, del Dl 13/2023, è stato istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), il registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria. Al fine di rendere operativo tale registro, sono in corso di elaborazione le correlative linee guida, che saranno oggetto di un apposito decreto Masaf. A questo punto l’ultimo tassello rimane proprio la piena attuazione della delega; un tassello, però, di fondamentale importanza.

La delega fiscale, infatti, afferma un principio essenziale e, nel richiamare il primo comma dell’articolo 2135 del Codice civile, stabilisce la necessità di ricondurre il carbon farming (esempio citato espressamente nella relazione alla legge delega) nell’ambito dell’attività agricola principale, con conseguente assoggettamento a imposizione catastale. Si superano, così, alcuni dubbi interpretativi nati a seguito dei chiarimenti forniti con la risposta a interpello n. 365/20. In quell’occasione, infatti, l’agenzia delle Entrate aveva precisato che, in mancanza di una specifica disposizione di legge che riconduca la cessione dei crediti di carbonio nell’ambito delle attività agricole connesse, tale attività non poteva essere inquadrata come «fornitura di beni o servizi» di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile (si veda anche l’interrogazione parlamentare n. 5-08179 del 31 maggio 2022) generando invece redditi d’impresa imponibili ex articolo 85 del Tuir. La cessione dei crediti di carbonio viene quindi definitivamente ricondotta nell’ambito dell’attività agricola principale e ciò dovrebbe evidentemente comportare l’assorbimento dei relativi redditi nella tassazione di cui all’articolo 32 del Tuir sebbene «entro limiti predeterminati» ma «con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata». Insomma, un intervento non da poco per incentivare queste attività e, quindi, la lotta ai cambiamenti climatici.

Quello compiuto dalla legge delega è un passaggio non solo tecnico ma, per così dire, strategico essendo fondamentale per rafforzare ulteriormente, anche attraverso il sistema fiscale, il legame tra agricoltura e sostenibilità. Un approccio moderno all’agricoltura, infatti, impone di comprenderne e valorizzarne a pieno il ruolo cruciale nell’economia e nella società. Un ruolo che va ormai ben oltre la produzione di cibo ed energia e riguarda anche e soprattutto la protezione dell’ambiente.

Fonte: Il Sole 24ORE

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