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Bilanci, dai commercialisti la guida per dedurre proventi e oneri finanziari

Il documento di Cndcec e Fondazione ricerca predispone una procedura di lavoro per le imprese Oic adopter e per quelle Ias/Ifrs adopter con alcune soluzioni operative ai punti critici

Come determinare l’ammontare deducibile di proventi e oneri finanziari nei bilanci delle imprese. A spiegarlo è il nuovo documento pubblicato dal Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili e Fondazione nazionale Ricerca. Il lavoro – che rientra nell’ambito dell’attività dell’area “Fiscalità”, alla quale è delegato il consigliere nazionale e tesoriere Salvatore Regalbuto, e della Commissione di studio “Imposte dirette”, presieduta da Stefano Poeta – è stato realizzato da Manuela Piccaluga, Veronica Pignatta e Franco Vernassa.

Il documento

Per determinare la deducibilità degli oneri finanziari evidenziati nel bilancio, il documento predispone una procedura di lavoro per le imprese OIC adopter e per le imprese IAS/IFRS adopter, evidenziando, ove possibile, i casi particolari per le immobiliari e le holding di partecipazione industriale. Ogni paragrafo illustra le disposizioni normative, presenta alcune osservazioni sul tema e indica gli eventuali punti aperti che necessitano di chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate. Ove possibile vengono proposte delle soluzioni operative e fiscalmente sostenibili.

Il quadro normativo

Gli articoli 61 e 96 del Tuir trattano del regime fiscale dei proventi e degli oneri finanziari che hanno subito numerose variazioni nel tempo. L’ultimo aggiornamento dell’articolo 96, che ha comportato la revisione complessiva del regime, deriva dal recepimento della Direttiva ATAD 1 (2016/1164) con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 pe gli esercizi solari). La norma ha lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese. Ma ci sono anche le novità, a partire dai bilanci 2016, introdotte dal Codice civile (Dlgs 139/2015) con la conseguente variazione dei principi contabili OIC.

Inoltre, dal punto di vista fiscale, è stata introdotta la “derivazione rafforzata” con l’articolo 83 del Tuir. Nella versione attuale (1° marzo 2024) della derivazione rafforzata le imprese possono essere di fatto suddivise in tre categorie:

1. soggetti IAS adopter, con fiscalità basata sul principio di derivazione rafforzata ed altre specifiche particolarità;

2. soggetti (non IAS adopter) diversi dalle microimprese che non hanno optato per la redazione del bilancio ordinario, con fiscalità basata sul principio di derivazione rafforzata, definiti anche soggetti OIC adopter;

3. microimprese, con fiscalità basata sul principio di derivazione semplice.

La tripartizione fiscale è piuttosto rigida come stabilito dall’articolo 83, comma 1, del Tuir, che prevede che per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile e che rientrano nella definizione di microimpresa (che non abbiano optato per la contabilità ordinaria), non trovi applicazione il principio di derivazione rafforzata, continuando quindi a rendersi applicabile la derivazione semplice.

Dal punto di vista strettamente letterale, il modificato articolo 83 esclude l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le microimprese anche laddove le stesse:

– redigessero il bilancio in forma abbreviata (applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice civile, oppure

– decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato, pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste.

La procedura non tiene conto della norma (articolo 6, comma 1, lett. d) della legge 111/2023, che tra i principi di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società prevede la «revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l’introduzione di apposte franchigie, fermo restando il contrasto all’erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali».

Per determinare la deducibilità degli oneri finanziari evidenziati nel bilancio, si è predisposta una procedura di lavoro per le imprese OIC adopter e per le imprese IAS/IFRS adopter, evidenziando, ove possibile, i casi particolari per le immobiliari e le holding di partecipazione industriale.

Ogni paragrafo illustra le disposizioni normative, presenta alcune “osservazioni” sul tema e indicazione gli eventuali “punti aperti” che necessitano di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ove possibile si sono proposte delle soluzioni operative e fiscalmente sostenibili.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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