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Investimenti “Transizione 4.0”, come utilizzare un codice sospeso

L’Agenzia delle entrate spiega in che modo è possibile mantenere l’operatività di un identificativo che serve anche per la fruizione di crediti d’imposta non interessati dal blocco

Il codice tributo 6936, sospeso per gli anni di riferimento 2023 e 2024 con la risoluzione n. 19 dello scorso 12 aprile insieme ad altri identificativi di crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nel rispetto della condizione prevista dall’articolo 6 del Dl n. 39/2024 (vedi “Investimenti “Transizione 4.0”, sospesi i codici dei tax credit”), nonostante il blocco può essere utilizzato in compensazione tramite F24 per altri crediti ad esso collegati per la loro fruizione, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere da quando questo si sia concluso. Lo chiarisce l’Agenzia in una faq sul tema.

In breve, con la richiamata risoluzione, in attesa del decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che deve stabilire modalità e termini della comunicazione preventiva – introdotta dal richiamato articolo 6 – che le imprese devono inviare per fruire di certi bonus riferiti agli anni 2023 e 2024, l’Agenzia ha sospeso temporaneamente l’utilizzo in compensazione di alcuni crediti per investimenti in beni strumentali nuovi. In particolare, anche di quelli identificati dal codice tributo 6936 quando viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.

Ebbene, considerato che questo codice serve anche per la fruizione di crediti non interessati dal blocco ed in particolare quelli previsti dall’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178/2020), la stessa Agenzia spiega come utilizzarlo nonostante il blocco.

L’Agenzia osserva che i tax credit in argomento riguardano, nel dettaglio, gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – comma 1056)
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – comma 1057).

 

In particolare, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione indicando il codice tributo 6936 indicando, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o da quello di interconnessione del bene strumentale.

Pertanto, per un credito maturato ai sensi del comma 1057, relativo a un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

 
Fonte: Agenzia delle Entrate

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