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F24 senza compensazione dei crediti Industria 4.0

La risoluzione 19/E/2024 porta a un blocco più ampio di quello previsto dal Dl 39. Colpiti anche investimenti effettuati nel 2022 o nel 2021 ma interconnessi nel 2023

Blocco a 360 gradi delle compensazioni dei crediti 4.0 e ricerca e sviluppo per gli F24 in scadenza martedì 16 aprile, ma l’estensione prevista dalla risoluzione 19/E agli investimenti interconessi nel 2023 non può riguardare anche quelli effettuati nel 2022, che non rientrano nelle nuove comunicazioni.

Le imprese che hanno realizzato investimenti 4.0 o attività di ricerca e sviluppo (R&S) agevolate fanno i conti con la stretta disposta dall’articolo 6 del Dl 39/2024, che ha imposto, a partire dal 30 marzo scorso, di effettuare una complessa serie di comunicazioni prima di utilizzare i relativi crediti di imposta.

La norma riguarda esclusivamente gli investimenti 4.0 disciplinati dai commi da 1057-bis a 1058-ter della legge 178/2020 e le spese su attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design, ideazione estetica e innovazione tecnologica di cui ai commi 200, 201, 202, 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies della legge 160/2019.

Le comunicazioni da presentare a pena dello scarto del modello F24 si differenziano a seconda delle date degli investimenti e delle spese di R&S. Per il futuro (investimenti e attività che si intendono effettuare dal 30 marzo in poi), scatterà l’obbligo di una doppia comunicazione: ex ante ed ex post. Per gli investimenti e le spese R&S realizzati nel 2024 fino al 29 marzo servirà solo la comunicazione ex post. Quest’ultima è richiesta anche per investimenti 4.0 «relativi» al 2023, ma non invece per le spese R&S di tale periodo i cui crediti possono tuttora essere compensati liberamente.

Il testo normativo, come è stato fatto notare più volte, è poco chiaro nell’individuare la “datazione” degli investimenti 4.0 a cui si applicano i nuovi obblighi, parlando prima di investimenti «realizzati» e poi di investimenti «relativi». Per gli investimenti 4.0, sussistono diversi momenti rilevanti: data dell’ordine al fornitore (che, se effettuato entro fine anno, “allunga” il periodo per effettuare l’investimento con l’incentivo dell’anno precedente); momento dell’«effettuazione» (in base all’articolo 109 Tuir), che regola la percentuale di credito spettante in base allo specifico comma della legge 178; momento della interconnessione, dal quale il credito può essere compensato (quanto alla prima rata annuale). Ministero e Agenzia dovrebbero dunque chiarire a quale di questi tre momenti si riferiscono i periodi indicati nella legge.

In attesa che il Mimit renda nota la modulistica e apra il canale telematico per le comunicazioni, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 19/E/2024 (si veda l’articolo «Industria 4.0, blocco compensazioni su investimenti 2022») ha disposto un blocco generalizzato alla trasmissione degli F24 che contengono la compensazione dei codici tributo «6936» (beni materiali 4.0) e «6937» (beni immateriali 4.0) quando contengono come anno di riferimento il 2023 e il 2024, oltre che dei codici «6938», «6939» e «6940» (crediti ricerca e sviluppo) quando indicano l’anno 2024. Senonché, l’anno da indicare nel modello F24 è quello di interconessione e non quello di effettuazione, il che significa che la sospensione disposta dalle Entrate finisce per bloccare anche compensazioni di crediti da investimenti 4.0 effettuati nel 2022 (o addirittura nel 2021), disciplinati dai commi 1057 (o 1056) della legge 178, laddove interconessi nel 2023 (o nel 2024). Il che però è in contrasto con il Dl 39/2024 che impone di monitorare solo quelli del comma 1057-bis («effettuati» nel 2023 e successivamente). È allora necessario un urgente intervento che ripristini la compensazione (eventualmente istituendo nuovi codici tributo) di tax credit su investimenti effettuati in anni precedenti al 2023, a prescindere dal momento di interconnessione.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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