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Ancora troppe incertezze per i bonus ricerca e sviluppo

La «novità assoluta» condiziona l’individuazione della fattispecie

La nuova individuazione di credito non spettante rispetto all’inesistente non sembra in prima battuta risolvere in futuro molte delle problematiche sorte in questi ultimi anni in materia di ricerca e sviluppo.

Buona parte delle contestazioni concernono infatti l’assenza del requisito di novità «assoluta» del credito (requisiti previsti dal Manuale di Frascati) o la corretta imputazione degli oneri del personale impegnato nella specifica attività agevolabile.

In futuro ai fini tributari (e anche per il passato ai fini penali) si è difronte a credito non spettane in difetto di specifici elementi o particolari qualità ovvero in ipotesi di credito utilizzato in violazione delle previste modalità di utilizzo, mentre è inesistente in assenza in tutto in parte del presupposto costitutivo.

Si tratterà quindi di comprendere ad esempio se un’attività non ritenuta in assoluto innovativa ovvero l’imputazione non corretta degli oneri del personale addetto, si possa considerare “difettosa” di specifici elementi o particolari qualità (e quindi al più non spettante) o invece configuri assenza del presupposto costitutivo (e quindi inesistente).

Da evidenziare peraltro che la non punibilità ai fini penali ricorrerà soltanto in presenza di credito non spettante allorché anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Tuttavia la maggior parte delle contestazioni (anche in tema di ricerca e sviluppo) concernono asseriti crediti inesistenti e non «non spettanti».

Ciò comporterà in altre parole che in prima battuta l’interessato dovrà convincere il pm o il giudice che il credito è non spettante e cioè a dire che il presupposto costitutivo vi sia e che difettino soltanto specifici elementi o particolari qualità. Dopodiché in presenza di derubricazione a non spettante dell’iniziale ipotesi di credito inesistente occorrerà dimostrare la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza anche per la natura tecnica delle valutazioni.

Appare verosimile che si tratti di giudizi che ben difficilmente potranno essere effettuati da un giudice o da un pm in assenza di una specifica consulenza tecnica.

Forse una maggiore semplificazione in materia nell’interesse non solo dei contribuenti ma anche dell’amministrazione finanziaria e dell’Autorità giudiziaria sarebbe auspicabile.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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