Cerca
Close this search box.

Assunzioni agevolate 2024 – Over 50 disoccupati e donne prive di regolare impiego retribuito

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di uomini e donne disoccupati con almeno 50 anni di età e di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito

Normativa di riferimento

La Legge 92/2012 ha introdotto un’importante agevolazione a favore dei datori di lavoro che assumano, anche a tempo determinato, disoccupati over 50 e donne prive di lavoro retribuito. Tale beneficio è stato fortemente potenziato dalla L. 178/2020 (art. 1, co. 16) a favore delle donne. Infatti, la predetta disposizione prevede che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, co. da 9 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92, venga riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’INPS dovrà infatti chiarire se il beneficio spetta a favore di tutte le donne assunte o di solo quelle in stato di disoccupazione o prive di regolare impego retribuito nel rispetto di quanto riportato nella Legge 92/2012.

Beneficiari della disposizione agevolativa

I soggetti che hanno titolo ad accedere al beneficio sono in generale tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione. Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 34 del 2013, ha precisato che l’incentivo è fruibile dai soli datori di lavoro che esercitano attività economica, nell’ambito di un determinato mercato, indipendentemente dallo scopo di lucro e/o dall’organizzazione aziendale. Risultano pertanto esclusi dal campo di applicazione dell’incentivo i datori di lavoro domestico.

Sotto l’aspetto meramente soggettivo possono consentire lo sgravio due categorie di lavoratori dipendenti:

1) uomini e donne disoccupati con almeno 50 anni di età;

2) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito.

Soggetti over 50 disoccupati

Rientrano nella categoria in questione uomini e donne con almeno 50 anni di età, al momento di decorrenza dell’originaria assunzione, e disoccupati da oltre 12 mesi. A tal riguardo è bene far presente che il comma 1 dell’art 19 del D.Lgs. 150/2015 definisce come disoccupati i lavoratori senza un impiego che dichiarano telematicamente la propria immediata disponibilità (DID) a svolgere un’attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego. I requisiti che devono essere in possesso per ottenere lo status di disoccupato sono:

  • mancanza di un impiego;
  • dichiarazione telematica di immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa e a partecipare a politiche attive del lavoro.

Inoltre, si deve rilevale che il D.L. 4/2019 ha reintrodotto l’istituto della conservazione dello stato di disoccupato. Pertanto, risultano in status di disoccupato le persone che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  • non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • sono lavoratori il cui reddito lordo da lavoro dipendente o autonomo rimane entro necessarie per non determinare un reddito tassabile.

Le persone in possesso dei suddetti requisiti sono in status di disoccupazione e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato. Con la circolare n. 1/2019, l’ANPAL ha fornito le regole relative alla gestione dello stato di disoccupazione, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 4, co. 15-quater del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26).

Donne di qualsiasi età prive di regolare impiego retribuito

La predetta categoria di soggetti è suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

In merito alla predetta categoria la circolare del Ministero del lavoro 34/2013 si sofferma sull’aspetto geografico, requisito discriminante per la predetta categoria. In particolare, potrà essere agevolata l’assunzione di una donna di qualsiasi età che risiede in una delle aree ammissibili ai finanziamenti, nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea. La predetta circolare chiarisce che deve trattarsi di un’area indicata nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione contributiva non è richiesta una durata minima del requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente (si dovrebbe ritenere al solo momento dell’assunzione o della trasformazione e non anche per l’intera durata del rapporto agevolabile); il rapporto di lavoro invece potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate secondo quanto indicato dall’INPS con messaggio n. 12212/2013. In linea di massima sono ammissibili ai finanziamenti le regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e alcuni territori del Centro-Nord.

Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

Per le donne prive di regolare impiego da almeno 6 mesi, l’agevolazione consente di favorire l’inserimento di lavoratrice occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato interessato. La finalità della norma è proprio quella di arginare l’emorragia di personale femminile in determinati settori e professioni, favorendo ingressi agevolati. Pertanto, saranno agevolate le assunzioni di donne che abbiano incrementato l’occupazione nei predetti settori o nelle predette professioni. Il Ministero del lavoro provvede annualmente ad emettere apposito decreto identificante le professioni e i settori interessati alla predetta agevolazione (annualmente viene pubblicato il decreto di riferimento). Per l’anno 2024, si veda il decreto interministeriale MLPS7MEF 20 novembre 2023, n. 365.

Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi

Per le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da 24 mesi, non è richiesta alcuna ulteriore condizione ai fini dell’ottenimento da parte del datore di lavoro dello sgravio relativo alla nuova assunzione.

La condizione di impiego regolarmente retribuito

L’art. 1 del D.M. 17 ottobre 2017, relativo all’identificazione dei soggetti svantaggiati, afferma che sono da considerare privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (no tax area).

L’accertamento del requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione; pertanto, la condizione di “priva di impiego regolarmente retribuito” non richiede la dichiarazione telematica di immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa e a partecipare a politiche attive del lavoro (né alcun certificato “storico” di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego). È possibile essere ammessi all’incentivo per la trasformazione di un rapporto instaurato con un lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. In tal caso, la condizione di assenza di “impiego regolarmente retribuito” deve sussistere al momento della trasformazione; ne consegue che, ai fini dell’ammissione al beneficio, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza.

Rapporti di lavoro incentivati

Il beneficio spetta a fronte di rapporti di lavoro dipendente (sia full time sia part time), instaurati tramite:

  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • assunzioni a tempo determinato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

 

L’incentivo è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ex L. 142/2001).

Non possono essere agevolabili il rapporto di lavoro domestico o intermittente.

Beneficio e durata

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. L’agevolazione spetta anche sui premi INAIL come precisato dall’INAIL con circolare 23 maggio 2014, n. 28. La durata del beneficio è il seguente:

  • 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
  • 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato (considerando eventuali proroghe)
  • 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine. Tale durata deve intendersi complessiva considerando le due tipologie di rapporti.

 

Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

Il beneficio potrà spettare anche nell’ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata, con soluzione di continuità, una nuova assunzione (a tempo determinato o indeterminato) dell’ex dipendente purché in possesso dell’anzianità di disoccupazione richiesta.

Limiti di cumulo dell’agevolazione

L’incentivo spetta solo per la parte residua ove l’assunzione è effettuata da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari coincidenti con quelli di chi abbia già goduto di parte dell’agevolazione (art. 4, co. 13, Legge. 92/2012, come confluito nell’art. 31, co. 1, lett. d), D.Lgs. 150/2015). Il beneficio potrà essere riconosciuto senza operare riduzioni connesse a precedenti rapporti agevolati, se, nel frattempo, il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12 mesi.

Condizioni di applicabilità

Ai fini dell’ottenimento del beneficio devono essere rispettate:

  • le condizioni e i principi previsti dall’art. 31 del d.lgs. 150/2015;
  • le regole in materia di regolarità contributiva previste dall’art. 1 (commi 1175 e 1176) della L. n. 296/2006;
  • alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno europeo ed in particolare le assunzioni devono creare un incremento dell’occupazione in termini di ULA.
CALCOLO DELL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE

In merito al calcolo dell’incremento netto dell’occupazione, come correttamente precisa la circ. INPS 113/2013, esso avviene secondo il principio generale, di estrazione comunitaria, della definizione occupazionale in U.L.A. (Unità Lavoro Annuo). A tal fine è bene ricordare le seguenti principali regole:

  • un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per tutto il periodo da considerare, vale 1 ULA;
  • gli altri lavoratori valgono una frazione di ULA, in proporzione della durata del rapporto e della percentuale di eventuale part time;
  • i lavoratori assunti in sostituzione non si considerano; si considera il lavoratore sostituito;
  • si deve confrontare il valore in ULA, riferito ai 12 mesi precedenti l’assunzione, con il valore in ULA del giorno dell’assunzione, riferito ai dodici mesi successivi all’assunzione; va prestata particolare attenzione, tra l’altro:

 

– alla modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto è in corso alla data dell’assunzione;

– alla modalità di computo dei lavoratori assunti durante i 12 mesi che precedono l’assunzione del lavoratore portatore dell’incentivo;

  • il lavoratore stagionale equivale al lavoratore a tempo determinato;
  • i lavoratori intermittenti, ripartiti e accessori non si considerano.

Regolarità contributiva

Per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC) che va verificata con riguardo ai singoli Istituti previdenziali, secondo la normativa di riferimento.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo in oggetto è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, di seguito elencate:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Adempimenti a carico del datore di lavoro

Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS tramite Cassetto Previdenziale. Pertanto, il beneficio non è automatico ma richiede l’inoltro di apposita domanda all’INPS. Tuttavia, il datore di lavoro una volta inviata l’istanza potrà usufruire del beneficio in quanto non è necessaria una particolare autorizzazione fatta salva la congruenza dei dati indicati nell’istanza e le reali condizioni soggettive del datore di lavoro e del lavoratore.

Comunicazione on line (Modulo 92-2012)

L’INPS (mess. 12212/2013) ha introdotto all’interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito www.inps.it, il modulo 92-2012 per la comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo. Lo stesso modulo 92-2012 deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione. Il datore di lavoro potrà eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui ha proceduto all’invio, prima dell’elaborazione da parte dei sistemi centrali. La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

Modalità di esposizione in Uniemens

L’INPS con circolare 111/2013 ha illustrato le modalità di fruizione del beneficio in base ai diversi datori di lavoro.

 
 
Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator