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Trust testamentario senza imposta di successione

La risposta a interpello 90/2024 delle Entrate riconosce l’esenzione se la dotazione si realizza con l’apertura della successione del testatore

Non è soggetta a imposta di successione la dotazione del trust disposta mediante un testamento e che si realizza con l’apertura della successione del testatore: è questa la risposta a interpello n. 90 dell’11 aprile 2024 con la quale, per la prima volta, l’agenzia delle Entrate si occupa della fiscalità del trust testamentario o, meglio, dell’apporto di patrimonio in un trust effettuato con testamento.

I tre formati

Situazione che può presentarsi in almeno tre possibili formati:

a) il de cuius scrive, nel suo testamento, l’intero atto istitutivo del trust oppure, come accade più frequentemente, delinea gli elementi fondamentali di un trust incaricando un esecutore testamentario di stipulare il relativo atto costituito e di definirne i particolari mancanti; in questo suo testamento il de cuius provvede anche alla dotazione patrimoniale del trust, attribuendo al trustee singoli beni oppure anche l’intero suo patrimonio;

b) il trust viene istituito dal disponente durante la sua vita, con l’intenzione però di effettuare l’apporto patrimoniale al trust mediante un testamento; in questa ipotesi si parla di trust “dormiente” perché non è operativo fino a che non si apra la successione mortis causa del disponente per effetto della quale, secondo le disposizioni testamentarie, il trust viene dotato di patrimonio;

c) l’istituzione e la dotazione del trust vengono effettuate durante la vita del disponente (in questa ipotesi il trust inizia subito a operare) e a ciò fa seguito un ulteriore apporto di patrimonio al trust da parte del disponente mediante il proprio testamento e, quindi, con effetto dal momento del suo decesso.

La risposta delle Entrate

È proprio quest’ultimo il caso che è stato prospettato all’Agenzia nell’istanza di interpello la quale ha avuto esito nella predetta risposta n. 90/2024, ove l’Agenzia prescrive che comunque deve essere presentata la dichiarazione di successione.

Quest’ultima affermazione era già stata esternata dall’Agenzia in una “ faq” pubblicata sul suo sito internet il 5 aprile 2023 (si veda il Sole 24 Ore del giorno successivo). Ma già allora questa posizione suscitò perplessità in quanto la dichiarazione di successione è preordinata al pagamento dell’imposta di successione che, in questo caso, per definizione, non si deve versare.

Se poi il tema fosse quello di presentare la dichiarazione di successione (nel caso che l’apporto al trust avesse a oggetto anche o solo beni immobili) per il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, dovute in ogni caso in misura fissa, lo strumento della dichiarazione di successione appare sovrabbondante perché si potrebbe più facilmente ovviare con una denuncia del tipo di quelle che si devono fare (ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 131/1986).

C’è infine da notare che sul trust testamentario si è concentrata di recente una notevole attenzione in quanto, nella bozza di riforma della imposta di successione, varata dal Governo il 9 aprile, al trustee di un trust testamentario verrà attribuita l’opzione (si veda il Sole 24 Ore del 10 aprile) per il pagamento immediato dell’imposta di successione al fine di evitare che l’imposta di donazione si applichi alle distribuzioni patrimoniali che il trustee stesso effettuerà a favore dei beneficiari.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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