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Transito doganale con regole più rigide

La circolare 10/D/2024 restringe i termini per la presentazione delle merci all’ufficio di destinazione

Le procedure del transito doganale, allineandosi alle normative unionali, ridefiniscono la compliance: con termini più stringenti per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione; con regole specifiche per una puntuale identificazione dei mezzi di trasporto delle merci e con nuovi vincoli per la sigillatura dei carichi.

Il non rispetto dei nuovi vincoli comporta la revoca della procedura con effetti daziari immediati sulle merci non unionali oggetto del trasporto.

Questi, in estrema sintesi, il contenuto della circolare 10/D/2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblicata l’11 aprile. L’Agenzia è intervenuta sul tema, in quanto ha riscontrato che molto spesso gli operatori adottano procedure non perfettamente in linea con le regole previste a livello unionale e questo, oltre a mettere a rischio gli interessi finanziari dell’Unione Europea, non è più conforme con i processi completamente digitalizzati che caratterizzano e che caratterizzeranno sempre di più nel futuro la gestione di tutte le procedure doganali.

Certamente l’impatto operativo non è di poco conto perché è molto frequente, ad esempio, che le merci in transito nazionale arrivano a destinazione con un termine di 8 giorni ben superiore al termine di 2 giorni adesso fissato dalla circolare; ovvero utilizzano termini generici (“Camion”) per identificare il mezzo di trasporto; ovvero non utilizzano sigilli conformi.

Termine per la presentazione delle merci

Il regime speciale del transito consente di trasportare, prestando apposita garanzia, beni (in genere non unionali) sotto vigilanza doganale da un punto all’altro del territorio unionale senza che gli stessi siano sottoposti a dazio. Per ottenere la specifica agevolazione, però, gli operatori devono scrupolosamente riportare in dichiarazione gli elementi dell’operazione e devono osservare tutti gli obblighi previsti dall’articolo 233 del Cdu.

Il primo obbligo da rispettare riguarda il termine di presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione fissato in modo inderogabile dall’ufficio di partenza.

Proprio su tale termine la circolare definisce ora una griglia molto puntuale:

per il transito nazionale – ufficio di partenza e di destinazione in Italia 2 giorni lavorativi (nel computo non vanno considerati né sabato, né domenica)

per il transito unionale – ufficio di partenza in Italia e ufficio di destinazione in altro Stato membro: 4 giorni lavorativi

per il transito comune – ufficio di partenza in Italia e ufficio di destinazione in una parte contraente della Convenzione del transito comune: 8 giorni lavorativi. Questo ultimo termine non si applica per la Svizzera per il quale opera il termine di 4 giorni previsto per il transito unionale.

Quindi l’attuale termine convenzionale di 8 giorni non è più ammesso se non per il transito comune. Ovviamente i termini sopra indicati possono essere derogati in casi speciale puntualmente documentati (ad esempio in caso di trasporto eccezionale).

Identità del mezzo di trasporto

Per evitare che durante il trasporto il mezzo venga sostituito senza una preventiva informazione delle autorità doganali le dichiarazioni di transito (D1 – D2 e D3) devono riportare non solo il mezzo di trasporto, ma anche la sua puntuale tipologia di identificazione, il relativo numero di identificazione e la nazionalità.

Quindi non è più ammesso l’indicazione di termini generici quali “Camion”, “Aereo”, “rimorchio”.

Uso dei sigilli

Un ulteriore impatto operativo lo avranno l’allineamento delle prassi nazionali alle regole imposte dagli articoli 299 e seguenti del regolamento di esecuzione (2015/2447) in termini di caratteristiche dei sigilli che servono per chiudere i mezzi vincolati al regime del transito.

La tipologia e l’identificazione del sigillo sono, poi, obbligatoriamente da riportare nella dichiarazione di transito (D1 – ordinaria e D2 semplificata).

È possibile anche che il trasporto avvenga senza sigilli, ma in questo caso l’operatore deve ottenere la dispensa attraverso un’autorizzazione preventiva della dogana di partenza.

Tornando alle caratteristiche dei sigilli, gli stessi si distinguono tra quelli ufficiali dell’Agenzia e quelli autorizzati dall’Agenzia su richiesta dell’obbligato principale. Quelli distribuiti dalla dogana sono Rossi per merci estere e verdi per merci nazionali. Dal 1° giugno 2024 saranno utilizzabili i sigilli Rossi già assegnati alle Direzione territoriali e Verdi in corso di distribuzione. Non è ancora stabilito come bisognerà gestire i sigilli attualmente in uso.

Per quelli particolari la circolare stabilisce regole e procedure per ottenere l’autorizzazione dalla dogana che deve notificarla ala Commissione Europea e agli Stati membri.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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