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Imu sul fabbricato non restituito al locatore, non rileva l’accordo tra le parti

Nel caso di un contratto di leasing, secondo la Cgt Toscana è la legge a stabilire che alla fine del rapporto l’obbligo tributario ricade sul possessore anche se il bene non è ancora stato riconsegnato. Non conta la norma prevista a suo tempo per la Tasi

Dopo la fine anticipata del contratto di leasing, è il proprietario del fabbricato a dover pagare l’Imu, anche se il locatario continua ad occupare l’immobile. Così ha deciso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (sentenza 307/2 del 6 marzo 2024), bocciando l’appello di una società in relazione all’imposta dovuta per l’annualità 2014.

Secondo i giudici, è irrilevante ai fini dell’Imu la norma specifica vigente all’epoca dei fatti per la Tasi (articolo 1, comma 672, della legge 147/2013). Per quest’ultimo tributo, infatti, in caso di locazione finanziaria Il soggetto passivo individuato dalla legge è il locatario, a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata, intendendo come tale il periodo che arriva fino alla data di restituzione del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Il ricorso presentato dalla società toscana – sottolineano i giudici – va invece deciso sulla base della normativa dell’Imu in vigore per il 2014 (articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23/2011). Normativa che prevede che per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo sia il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Perciò, una volta terminato il rapporto contrattuale, l’Imu torna a essere dovuta da colui che risulta proprietario sulla base dei registri immobiliari. Sulla stessa falsariga si pone anche – tra le altre – la sentenza 36078/2022 della Cassazione.

Non rileva neppure il richiamo effettuato dal contribuente alla sentenza della Cassazione a Sezioni unite 6882/2019, che in sostanza ha sdoganato gli accordi contrattuali con i quali il carico tributario viene posto su un soggetto diverso dal proprietario (conduttore, comodatario e così via). Secondo la Cassazione, le imposte locali sugli immobili ben possono essere pagate anche dall’inquilino, se questo obbligo è previsto nel contratto di locazione. Ma si tratta, tutto sommato, di un caso diverso da quello esaminato dai giudici toscani, in cui è la stessa legge ad addossare l’obbligo di pagamento locatario, ma solo finché il contratto è in corso. Inoltre, sottolinea la sentenza toscana, se poi l’inquilino non paga, l’obbligo ricade sempre sul titolare del diritto reale.

Ricordiamo che la disciplina della “nuova Imu” in vigore dal 2020 ripete la stessa norma di legge già valida in precedenza (articolo 1, comma 743, legge 160/2019).

Da notare che i giudici toscani non hanno compensato le spese del giudizio e hanno condannato il contribuente a pagare 3.000 euro oltre oneri e accessori per entrambi i gradi di giudizio, ritenendo che non ci fosse una situazione di oggettiva incertezza interpretativa: quando è stato emesso l’avviso di accertamento, sostiene in pratica la Corte, la lettura della norma era ormai consolidata.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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