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Trust, i nodi della tassazione all’ingresso

Il regime alternativo che dà facoltà al disponente di optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento

La bozza di decreto legislativo di riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni definisce, in via normativa, la rilevanza dell’istituto del trust ai fini di tale imposta così come delineatasi per effetto delle interpretazioni della prassi e della giurisprudenza (si veda anche il Sole 24 Ore di ieri).

A tal fine è chiarito che il presupposto che legittima l’imposizione è l’arricchimento gratuito dei beneficiari e regolamenta, come ordinario, il regime della cosiddetta «tassazione all’uscita», per il quale l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti ai beneficiari.

Le opzioni

Tale bozza prevede anche, in alternativa a tale regime, la facoltà per il disponente di optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento (il trustee può esercitare analoga opzione all’apertura della successione nel caso in cui il patrimonio sia destinato in trust con testamento). È importante comprendere che tale opzione non offre al disponente la facoltà di scegliere che al trust da lui istituito si applichi un generale regime di «tassazione all’entrata», bensì offre un più complesso meccanismo di imposizione tendenzialmente duale.

Innanzitutto chi desidera optare per la tassazione all’entrata deve esercitare l’opzione ad ogni conferimento di beni e diritti al trustee e deve avere cura di farlo non solo in occasione di atti di donazione formali ma anche in occasione di tutti gli atti di dotazione (liberalità) informali. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’esecuzione di un bonifico a favore del trustee o al trasferimento a suo favore di un dossier titoli.

Inoltre, l’opzione che può esercitare il disponente è per «la corresponsione dell’imposta» in via anticipata, per cui se per le franchigie applicabili al caso di specie non è dovuta imposta tale opzione non può essere esercitata. In altre parole, quella che offre la bozza di decreto legislativo non è la facoltà di optare genericamente perché a un dato trust si applichi il regime di tassazione all’entrata, bensì la facoltà di scegliere che singoli atti di dotazione patrimoniale del trust siano assoggettati ad imposizione, ricorrendone le condizioni, al momento del distacco del patrimonio dal disponente a favore del trustee.

Si avranno così normalmente casi in cui il patrimonio in trust in parte sarà costituito con beni e diritti tassati all’ingresso, per i quali nessuna ulteriore imposizione graverà in capo ai beneficiari al momento dell’assegnazione finale, e in parte sarà costituito da beni e diritti che non hanno scontato l’imposizione anticipata, per i quali sarà fiscalmente rilevante il momento della loro assegnazione ai beneficiari.

I nodi

Tale nuovo regime opzionale, sicuramente di interesse, così strutturato presenta una molteplicità di problematiche gestorie e interpretative. Tra le prime, ad esempio, la necessità di tenere una rendicontazione del trust che tenga distinte la due parti del patrimonio tassate una all’entrata e l’altra all’uscita. Moltissime sono anche le problematiche interpretative.

Si pensi ad esempio al caso in cui solo con un ulteriore atto di dotazione si raggiunge un valore complessivo trasferito al trust che eccede le franchigie applicabili e che per tale ultimo conferimento si opti per la tassazione anticipata. Si potranno trattare tutti gli apporti precedenti (entro franchigia) come se fossero stati propedeutici a tale ultimo apporto e quindi attrarre anch’essi ad un unitario regime di patrimonio tassato all’entrata? Ovvero si formeranno necessariamente masse patrimoniali distinte? Essendo il provvedimento ancora in bozza, un ripensamento che consenta un regime opzionale più semplice e totalitario sarebbe certamente opportuno.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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