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Niente agevolazione Imu per lo studio professionale utilizzato come dimora

Per la Cassazione è rilevante la classificazione catastale in A/10 che non consente di accedere ai benefici

L’immobile non può avere destinazione abitativa e beneficiare delle agevolazioni ai fini Imu se è censito in catasto fabbricati alla categoria A/10, e quindi a uso ufficio, anche se utilizzato come dimora abituale dal contribuente. È quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 9496/2024, che ha accolto il ricorso di un Comune nei confronti di un contribuente.

L’avviso di accertamento

Un Comune aveva emesso per l’anno 2013 un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente relativamente ad un immobile accatastato in A/10 e adibito ad abitazione principale.

Il contenzioso, in sostanza, si fonda sulla contestazione se l’agevolazione Imu prevista per l’abitazione principale e le pertinenze, trovi applicazione anche per coloro che risultino risiedere in immobili iscritti nella categoria A/10, adibiti ad uso ufficio.

In particolare la Ctr (dopo che i giudici di prima grado avevano respinto il ricorso) hanno accolto il ricorso del contribuente affermando, tra l’altro, che le riduzioni e detrazioni Imu, all’epoca vigenti, spettano per l’unità immobiliare che sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica; i giudici di secondo grado hanno affermato che l’abbattimento della base imponibile, calcolato in percentuale, opera con la sola eccezione per immobili ascritti a categoria catastale A1, A8, A9; ne consegue che anche per gli immobili iscritti in categoria A/10 valgono i benefici fiscali, qualora l’immobile sia adibito ad abitazione principale del soggetto passivo.

Contro la sentenza sfavorevole il Comune è ricorso in Cassazione, con una sola motivazione di ricorso.

La rilevanza catastale dell’immobile

La Cassazione osserva che la questione centrale del contenzioso , riguarda la rilevanza o meno della categoria catastale, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale; i giudici di legittimità ritengono di confermare l’indirizzo giurisprudenziale formatosi in tema di Ici, secondo cui, ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come «ufficio-studio», con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta, non ricorrendo ipotesi agevolative.

Per i giudici di legittimità ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, con la conseguenza che è onere del contribuente, che richieda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento.

Nel caso in esame l’immobile, all’epoca dei fatti di causa, era classificato nella categoria A/10, destinato ad uso ufficio, di fatto utilizzato dal contribuente come abitazione principale, come risulta dal certificato di residenza.

Secondo la Cassazione la detrazione d’imposta per l’abitazione principale presuppone il classamento nella corrispondente categoria catastale, dalla quale e solo da essa, si desumono i valori per la determinazione dell’imposta. In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nella pronuncia 9496/2024, la Cassazione intende ribadire, dunque, che la detrazione d’imposta sull’abitazione principale costituisce un’agevolazione fiscale cui il contribuente ha diritto solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che la prevedono.

Il contribuente, nel caso di specie non ha operato in tal senso, non avendo impugnato il precedente classamento in A/10, ma ha ottenuto il rilascio del nulla osta per la variazione catastale solo con la successiva emanazione di una legge regionale del 2017.

La normativa agevolativa riconosce il beneficio al possesso di immobili destinati ad abitazione, presupponendo che il bene sia appunto destinato ad abitazione; a volere ritenere diversamente, ovvero ammettere la totale irrilevanza della categoria catastale ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, si darebbe luogo ad una disparità di trattamento fiscale fra contribuenti dovuta alla diversa incidenza della detrazione fissa su immobili correttamente classificati nella categoria A e altri la cui base imponibile è diversamente calcolata, come per il caso di specie la A/10 o classificati in una diversa categoria.

La Cassazione nel ritenere fondate le motivazione dell’ente locale ricorrente, nel decidere nel merito, cassa la sentenza della Ctr.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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