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Credito d’imposta ricerca e sviluppo, revoca dell’istanza di riversamento entro il 30 giugno

Possibile il dietrofront a condizione che il richiedente non abbia ancora effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata della sanatoria

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 marzo 2024, vengono aggiornati i termini contenuti nel provvedimento del 1° giugno 2022 e approvato il modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, in linea con quanto previsto dall’articolo 5, comma 1- bis del Dl n. 145/2023 (si veda l’articolo «Bonus ricerca e sviluppo: sì alla revoca dell’istanza per il riversamento»).

La nuova modulistica contiene l’opportuna casella “Revoca Istanza” che permette al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva, fino al 30 giugno 2024, a condizione che non abbia ancora effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata. Il contribuente dopo la revoca potrà presentare una nuova istanza, entro il termine del 30 luglio 2024.

Il precedente provvedimento delle Entrate del 1° giugno 2022 aveva stabilito sia la procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di Ricerca & Sviluppo, che il modello completo delle istruzioni di compilazione. Con il successivo articolo 5 Dl n. 145/2023 sono stati rinviati i termini di presentazione della domanda per poter avvalersi della procedura di riversamento, oltre alle scadenze dei relativi versamenti.

Le nuove scadenze per le istanze e i versamenti sono, di conseguenza, come di seguito specificato:

  •  30 luglio 2024, data entro cui presentare la domanda di accesso alla procedura;
  •  16 dicembre 2024, data entro cui effettuare il versamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata;
  •  16 dicembre 2025, data entro cui effettuare il versamento della seconda rata;
  •  16 dicembre 2026, data entro cui effettuare il versamento della terza ed ultima rata.

 

Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, come suindicato, mira all’attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dl n. 145/2023 in base al quale «i soggetti indicati nell’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma l’applicazione della proroga prevista dall’articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146».

Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, pertanto, regola le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di ricerca e sviluppo utilizzati indebitamente – a causa di errori di calcolo e/o di identificazione delle spese ammissibili – stabilisce i nuovi termini di accesso, approva il nuovo modello per la domanda e aggiorna le relative specifiche tecniche.

Credito d’imposta oggetto della sanatoria

Possono fruire della sanatoria tutte le imprese che hanno beneficiato del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Inoltre, per i crediti maturati dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016, la sanatoria è consentita anche per le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono attività di ricerca e sviluppo nell’eventualità di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al Dm Mef 4 settembre 1996 (articolo 3, comma 1-bis, Dl 145/2013). Si possono regolarizzare gli utilizzi non spettanti in compensazione del credito d’imposta dei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

La procedura della sanatoria può implicare l’indebito utilizzo di crediti per Ricerca & Sviluppo, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • sono state concretamente svolte le attività, per le quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono definibili come attività di Ricerca & Sviluppo;
  • è stato applicato l’articolo 3, comma 1-bis, Dl 145/2013 non in conformità all’interpretazione autentica ai sensi dell’articolo 1, comma 72, Legge 145/2018;
  • sono stati rilevati errori nella quantificazione o nella qualificazione delle spese ammissibili violando i principi di pertinenza e congruità (articolo 5, comma 8, Dl 146/2021);
  • sono stati rilevati errori nella media storica di riferimento (articolo 5, comma 8, Dl 146/2021).

 

La procedura di riversamento non è invece consentita nel caso in cui il credito d’imposta usufruito in compensazione sia già stato contestato con un atto di recupero crediti, oppure con altri provvedimenti impositivi, diventati definitivi al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146/2021 (articolo 5, comma 12, Dl 146/2021).

La sanatoria è inoltre esclusa – e si decade dalla procedura di riversamento spontaneo – se l’accertamento della condotta ostativa all’accesso è accertata dall’Ufficio anche dopo la presentazione della domanda e il credito d’imposta, a suo tempo compensato, deriva da (articolo 5, comma 8, Dl 146/2021):

  • condotte fraudolente;
  • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
  • mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d’imposta.

La procedura

Per accedere alla sanatoria per Ricerca & Sviluppo si deve presentare un apposito modello telematico entro il 30 giugno 2024.

Secondo il precedente provvedimento attuativo, la domanda va presentata una sola volta con modalità telematica direttamente dal contribuente o avvalendosi di un intermediario abilitato ad Entratel, un professionista a cui si è dato precedentemente conferito l’incarico alla trasmissione.

La domanda di riversamento in sanatoria è considerata “presentata” quando è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’agenzia delle Entrate che, a sua volta, rilascia una specifica ricevuta entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file telematico.

Inoltre, entro il 16 dicembre 2024, si deve riversare – precludendo la possibilità di avvalersi della compensazione con altri crediti tributari o previdenziali di cui all’articolo 17, Dlgs 241/1997 – l’importo del credito compensato e non spettante, oppure la prima delle 3 rate annuali di pari importo. Entro il 16 dicembre 2025, dovrà essere effettuato il versamento della seconda rata, mentre entro il 16 dicembre 2026 la terza ed ultima rata.

La procedura di riversamento spontaneo si perfeziona con il totale pagamento delle somme dovute, a condizione che il credito riversato rientri nella procedura di riversamento. Nell’eventualità che non venga pagata una delle rate entro la scadenza prevista, la procedura di riversamento non si perfeziona e quanto ancora dovuto verrà iscritto a ruolo e sanzionato al 30% oltre l’applicazione degli interessi calcolati dal 17 dicembre 2024. Le sanzioni amministrative – stabilite dall’articolo 13, commi 4 e 5, Dlgs 471/1997 – e gli interessi vengono completamente stralciati. Dal punto di vista penale, il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater, Dlgs 74/2000 non è punibile.

Con risoluzione n. 34/E del 05.07.2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per il riversamento spontaneo del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo, come di seguito specificato:

  • Codice: 8170 – Denominazione: “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
  • Codice: 8171 – Denominazione: “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
  • Codice: 8172 – Denominazione: “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
  • Codice: 8173 – Denominazione: “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

 

La chance della certificazione

A margine del processo di riversamento, si ricorda che dallo scorso 21 febbraio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato con decreto direttoriale le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

A seguito delle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di legge previsti dal DPCM del 15 settembre 2023 da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all’Albo.

Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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