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Per le commissioni Paypal ed American Express serve l’autofattura

Nel documento vanno indicati gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta non imponibile o esente. Per importi inferiori a 300 euro è possibile fare una regstrazione riepilogativa di tutte le autofatture emesse

La domanda

“Nel caso di ricezione di un estratto conto da Paypal, American Express o altre società estere per commissioni sugli incassi è obbligatorio emettere autofattura o, trattandosi di commissioni esenti Iva, si può registrare il suddetto documento solo in contabilità? Nel caso sussista l’obbligo di autofattura, si dovrà usare tipo documento TD17 inserendo nell’anagrafica del cedente e del cessionario i dati del cessionario e si potrà fare un’unica autofattura a fine mese riepilogativa di tutte le commissioni del mese?”
A. D. – Como

Come previsto dalla circolare 12/E/2010, nel caso in cui un’operazione rilevante ai fini Iva in Italia sia effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta gravano sul cessionario/committente, il quale dovrà procedere all’assolvimento dell’Iva secondo il meccanismo del reverse charge. Nell’ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti nazionali, questi ultimi provvedono all’autofatturazione indicando in fattura, anziché l’Iva dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta non imponibile o esente. Il suddetto documento deve essere annotato nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto ai sensi degli articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972, ma non deve essere riportato nel quadro VJ della dichiarazione annuale, trattandosi di fattura senza esposizione di Iva. L’autofattura dovrà essere emessa in formato elettronico, tipo documento TD17 – acquisto di servizio dall’estero. Nel campo cedente/prestatore, saranno riportati i dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso. Nel campo del cessionario/committente, vanno riportati, invece, i dati del committente che emette l’autofattura. Deve essere riportata, inoltre, l’indicazione d’imponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e della natura dell’operazione, utilizzando il codice N4 in quanto operazione esente. È ammessa la facoltà di registrazione riepilogativa delle autofatture emesse dal committente, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, in riferimento cioè alle operazioni effettuate in Italia dal cedente/prestatore non residente. La semplificazione presuppone che le operazioni da registrare siano, singolarmente, di importo inferiore a 300 euro (articolo 6, comma 6-bis, Dpr 695/1996, come modificato dal Dl 70/2011).

Risposta a cura di: Anna Abagnale

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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