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Entro il 10 aprile la comunicazione delle maxi spese in contanti nel settore turistico

Prima scadenza per hotel, agenzie di viaggi e altri operatori per comunicare le spese 2023 oltre i mille euro non tracciabili effettuate da cittadini extra europei

Si avvicina la scadenza per la comunicazione delle operazioni effettuate in contanti e legate al turismo. In deroga alle norme sul limite all’uso del contante, posto, attualmente, a 5mila euro, l’articolo 3, comma 2-bis del Dl 16/2012 consente ai cittadini stranieri non residenti in Italia di effettuare operazioni entro un limite più elevato, pari a 15mila euro. Le operazioni, tuttavia, devono essere oggetto di una specifica comunicazione da parte dei soggetti che le rendono.

Il perimetro

L’obbligo di comunicazione riguarda due soggetti:

– gli esercenti attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972. Si tratta dei soggetti che effettuano operazioni per le quali non c’è obbligo d’emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente all’effettuazione dell’operazione: tra queste rientrano, a titolo di esempio, le operazioni di commercio al minuto autorizzato in locali aperti al pubblico, le prestazioni alberghiere, la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, le prestazioni di trasporto di persone, le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico;

– le agenzie di viaggi e turismo di cui all’articolo 74-ter del medesimo Dpr 633/1972, che effettuano le operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi.

Il contenuto

La comunicazione ha ad oggetto i corrispettivi relativi alle operazioni in contanti effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro. Va precisato che, sebbene l’utilizzo del contante sia ammesso fino a 5mila euro, la norma di riferimento, vale a dire l’articolo 3, comma 2-bis del Dl 16/2012 (come anche il modello di comunicazione) richiede sempre l’indicazione delle operazioni superiori a mille euro.

La comunicazione deve essere predisposta e trasmessa esclusivamente in modalità telematica utilizzando il modello polivalente messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il quadro da utilizzare è il “TU” e le operazioni devono essere comunicate in forma analitica. Il quadro è composto dai seguenti campi: Cognome; Nome; Data di nascita; Comune / Stato estero di nascita; Provincia; Città estera della residenza; Codice stato estero della residenza; Indirizzo di residenza; Data emissione documento/fattura; Data registrazione fattura; Numero fattura; Imponibile/Importo; Imposta. Tra questi, in particolare, il codice Stato Estero si ricava dalla tabella riportata nelle istruzioni del modello.

Le scadenze

La comunicazione va effettuata nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente.

Pertanto, il prossimo 10 aprile 2024, i contribuenti mensili dovranno trasmettere le informazioni relative al 2023 mentre il prossimo 20 aprile sono chiamati ad effettuare la comunicazione i contribuenti trimestrali.

Fonte: Il Sole 24ORE

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