L’emersione in sede di verifica fiscale di costi eccessivi per il personale non necessariamente dimostra la non inerenza all’attività esercitata da parte del contribuente. Lo afferma la Cgt Piemonte con la sentenza 114/2/2024.
La vicenda
Il caso esaminato trae origine dall’emissione di un avviso di accertamento per la rideterminazione del reddito d’impresa a carico di un professionista. Quest’ ultimo ricorreva alla Commissione tributaria provinciale che accoglieva il ricorso. L’agenzia delle Entrate dava ulteriore corso al procedimento in sede di secondo grado. La questione riguarda in linea di massima il valore probatorio da attribuire a determinati elementi della situazione di fatto. Nel caso di specie tale valore era stato attribuito all’eccessività dei costi sostenuti per il personale da parte del contribuente, che nonostante la ridotta attività professionale impiegava una dipendente. Fatto che, ad avviso dei verificatori, provava indiscutibilmente la volontà di eludere la normativa fiscale.
La precedente giurisprudenza
La motivazione della sentenza si colloca nel solco tracciato in precedenza dai giudici di legittimità e, in particolare, dalla sentenza 23635/2008. Con tale pronuncia la Suprema corte ha definito il valore probatorio di eventuali condotte anomale del contribuente. Nel caso infatti a carico di quest’ultimo di realizzazione di un comportamento contrastante con l’«id quod plerumque accidit» e il buon senso ci si trova in presenza di un elemento indiziario che assume un carattere preciso e concordante tale da legittimare il recupero a tassazione dei relativi redditi. Tuttavia questa regola, precisano i giudici tributari , non assume una valenza assoluta ma potrà essere superata da parte del contribuente.
Qualora infatti quest’ ultimo sia stato in grado di giustificare razionalmente che la sua condotta non era finalizzata all’elusione della normativa fiscali ma a ragioni di diverso tipo la presenza di una condotta di carattere anomalo perderà il proprio valore probatorio. In altri termini condotte che all’apparenza presentano un carattere anomalo e fiscalmente sospetto possono trovare fondamento in motivazioni di carattere comunque lecito. L’eventuale violazione alla normativa fiscale in tale caso dovrà trovare giustificazione in fatti e ragioni di carattere diverso dalla presenza nel caso concreto di condotte anomale.
La decisione
Nella vicenda al centro della sentenza 114/2/2024 i giudici tributari rigettano il ricorso dell’amministrazione finanziaria e confermano la sentenza emessa in primo grado.
Va ricordato che la contestazione a carico del contribuente aveva avuto origine dall’accertamento di eccessivi costi per il personale. Costi all’apparenza del tutto ingiustificati in ragione del ridotto volume di attività svolta dal professionista destinatario della contestazione fiscale. Quest’ultimo tuttavia ha fornito la prova che la circostanza anomala costituita dalla presenza di un’unità di personale dipendeva da un fatto specifico che lo costringeva a trascorre buona parte della giornata all’esterno dello studio professionale ove egli normalmente svolgeva la sua attività professionale.
Nel caso concreto con la dimostrazione di tale fatto il contribuente ha fornito una giustificazione razionale della presenza di un dipendente all’apparenza superfluo. La condizione per potere superare il valore presuntivo è stata effettivamente raggiunta.
