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I ristorni riconosciuti ai soci delle cooperative sono sempre deducibili dalla base Irap

Concorrono all’imponibile anche se contabilizzati come distribuzione di utili

Ai fini Irap i ristorni riconosciuti ai soci delle società cooperative, anche se contabilizzati alla stregua di distribuzione di utili, mantengono la loro originaria natura concorrendo sempre alla formazione della base imponibile. È la conclusione a cui è pervenuta l’agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica 1/2024, peraltro confermativa del precedente della stessa n. 956-37/2022.

In pratica l’amministrazione finanziaria conferma che il ristorno, ai fini fiscali, mantiene la medesima natura ribadendone la deducibilità ai fini Irap (ma anche Ires) indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione, a conto economico o quale quota parte di destinazione dell’utile d’esercizio.

Il principio di «neutralità» ai fini fiscali del ristorno che non è mai stato in dubbio è, peraltro, previsto anche a livello normativo (articolo 12 del Dpr 601/73) e di prassi (circolari n. 53/E/2002, 35/E/2008 e 36/E–39E/2009), provvedimenti, unitamente ad altri, richiamati nella consulenza in commento.

L’esigenza del chiarimento ai fini Irap nasce dagli emendamenti apportati all’Oic 28 secondo i quali, i ristorni vanno spesati, secondo il paragrafo 23A, a conto economico nell’esercizio ove da statuto o regolamento interno ne sia previsto l’obbligo per la società del riconoscimento mentre, secondo il §23B, se tale obbligo non sussiste, vanno contabilizzati nel patrimonio netto e assegnati ai soci come quota parte di destinazione dell’utile d’esercizio ad opera dell’assemblea che approva il bilancio.

Tale seconda modalità di contabilizzazione con la mancata imputazione a conto economico del ristorno aveva indotto l’istante a rivolgere il quesito all’Agenzia e da questa risolto positivamente richiamando l’articolo 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011 secondo il quale, i componenti rilevanti ai fini Irap per i quali, come nel caso del ristorno contabilizzato a patrimonio netto, non sia prevista l’imputazione a conto economico devono essere considerati nella formazione della base imponibile in base alle disposizioni applicabili ai componenti imputati a conto economico aventi la medesima natura.

La modalità di rappresentazione in bilancio del ristorno di cui al paragrafo 23A appare censurabile in quanto nello statuto e nel regolamento non possono sussistere obblighi di riconoscimento del ristorno essendo esso possibile solo in presenza di avanzo dalla gestione mutualistica così come quella di cui al paragrafo 23B poiché ha effetti distorsivi penalizzanti per i soci riducendone l’entità a causa della maggiore quota parte dell’utile da destinare alla riserva legale ex articolo 2545-quater del Codice civile.

Fonte: Il Sole 24ORE

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