Quando Entro il 30 aprile 2024.
Cosa scade Presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Per chi Soggetti passivi d’imposta, fatti salvi i casi di esonero.
Come adempiere Trasmissione telematica – diretta o tramite un intermediario abilitato – del modello approvato dall’agenzia delle Entrate.
Esemplificazioni
Si propongono alcuni esempi di compilazione del modello Iva 2024, con particolare riguardo alle situazioni derivanti dal mancato versamento del debito periodico.
Vengono analizzati anche:
– la situazione di un credito Iva in capo al soggetto non tenuto a presentare la dichiarazione annuale;
– la modalità di compilazione nel caso di splafonamento.
Quadro VL: omessi versamenti periodici
Nel caso di mancati versamenti di importi risultanti dalle liquidazioni periodiche, trasmesse trimestralmente all’agenzia delle Entrate con il cd. modello «Lipe» (articolo 21-bis, Dl 78/2010), le somme non pagate verranno recuperate dall’amministrazione finanziaria.
Gli omessi versamenti periodici:
– non influiscono sul risultato della dichiarazione annuale Iva se risultante a debito;
– influiscono sul risultato della dichiarazione annuale Iva se risultante a credito.
Dichiarazione Iva a debito
Eventuali omessi versamenti periodici non modificano il risultato del debito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, se questa risulta a debito. Infatti, come detto, quanto d
ovuto per le liquidazioni periodiche verrà comunque richiesto dall’amministrazione finanziaria (in relazione agli importi desumibili dalla Lipe a suo tempo trasmessa), mentre il debito annuale verrà versato in autoliquidazione.
Esempio 1
La società Rossi Srl è un soggetto tenuto ai versamenti Iva trimestrali. Nel 2023 i risultati delle liquidazioni periodiche sono stati i seguenti:
I trimestre: debito di 500 euro; versamento effettuato correttamente di 505 (interessi inclusi);
II trimestre: debito di 700 euro; versamento effettuato correttamente di 707 (interessi inclusi);
III trimestre: debito di 800 euro; versamento effettuato correttamente di 808 (interessi inclusi).
Acconto: 1.000 euro;
Saldo annuale: 300 euro.
Il quadro VL, che accoglie i versamenti dovuti e quelli effettuati, sarà compilato nel seguente modo.
Quadro VL, sezione 3
Il mancato versamento di un importo derivante dalle liquidazioni periodiche, ovvero dell’acconto, non modifica il saldo della dichiarazione, se a debito, ma influisce solo sulla compilazione del campo 3 del rigo VL30 (importi a debito versati).
In quest’ultimo campo andrà indicato quanto versato fino alla presentazione della dichiarazione annuale.
Esempio 2
Riprendendo i dati di cui al precedente esempio, si ipotizzi che la società non abbia versato l’importo dovuto per il III trimestre (800 euro, oltre a 8 euro di interessi). La compilazione della dichiarazione sarebbe così effettuata.
Ancorché non sia stata versata l’imposta dovuta per il III trimestre (800 euro, oltre agli interessi), il debito scaturente dalla dichiarazione annuale resta immutato (300 euro, oltre agli interessi).
L’omesso versamento periodico verrà recuperato dall’Amministrazione finanziaria, sulla base della Lipe presentata.
Quadro VL, sezione 3
Si precisa che nei campi 4 e 5 del rigo VL30 va indicato l’ammontare dell’Iva versata a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità riguardanti le liquidazioni periodiche 2023 o della notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le liquidazioni periodiche Iva 2023, fino alla data di presentazione della dichiarazione.
Dichiarazione Iva a credito
Nel caso di dichiarazioni annuali che presentano un saldo finale a credito, i mancati versamenti non consentono di evidenziare l’intero credito potenzialmente spettante da utilizzare in compensazione (o da chiedere a rimborso).
A tal fine, in generale, nel rigo VL33 (Iva a credito) va riportato il credito ottenuto considerando la somma algebrica tra:
– totale dei crediti;
– totale dei debiti.
Quadro VL: sezione 1, 2 e 3
Però, secondo le istruzioni alla compilazione del modello dichiarativo, qualora dalla somma algebrica degli importi indicati nei seguenti campi.
Compilazione del modello
risulti una differenza positiva (crediti superiori ai debiti), il credito da indicare al rigo VL33 (Iva a credito) si ottiene considerando i soli importi indicati nei campi 3, 4 e 5 di rigo VL30 (Iva periodica versata, Iva periodica versata a seguito di comunicazioni di irregolarità, Iva periodica versata a seguito di cartelle di pagamento), tralasciando l’importo evidenziato nel campo 1 del medesimo rigo.
In questo modo, ai fini dell’evidenziazione del credito vengono considerati esclusivamente i versamenti effettuati.
Come meglio si evidenzierà nel prosieguo, analizzando il quadro VQ, il credito Iva da indicare nel rigo VL33 discende anche da eventuali versamenti non spontanei delle liquidazioni periodiche degli anni precedenti (rigo VL12): si tratta di versamenti che fanno riemergere un credito relativo agli anni precedenti. Detto credito, solo potenziale, riemerge (e viene indicato nel quadro VQ) a seguito di regolarizzazioni dei versamenti periodici effettuate dopo il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità o della notifica delle cartelle di pagamento.
Esempio 3
La società Verdi Spa è un contribuente mensile che, durante l’anno 2023, ha effettuato versamenti pari a 10.000 euro al mese per Iva periodica. Il versamento è stato effettuato per i mesi da gennaio a ottobre (totale versamenti effettuati pari a 100.000 euro). Il mese di novembre è risultato anch’esso a debito per 10.000 euro, ma il versamento è stato omesso. La liquidazione periodica del mese di dicembre, invece, chiude con un credito Iva di 12.000 euro.
La dichiarazione annuale andrà così compilata.
Giacché il versamento relativo al mese di novembre (10.000 euro) non è stato effettuato, il credito potenziale di Iva (12.000 euro) potrà essere evidenziato nel limite degli importi effettivamente versati, non considerando quelli omessi (10.000 euro).
Quindi, a fronte di un credito potenziale di 12.000 euro, il credito effettivamente utilizzabile ammonterà a 2.000 euro.
In altre parole, i mancati versamenti non vengono conteggiati come imposte versate ai fini dell’emersione di un credito d’imposta.
Il credito residuo (10.000 euro, pari alla differenza tra il credito potenziale di 12.000 euro e quello risultante dalla dichiarazione annuale, pari a 2.000 euro) che riemergerà a seguito dei futuri versamenti andrà indicato nel rigo VL41.
Compilazione del quadro VL
Quadro VQ: versamenti periodici relativi agli anni precedenti
Successivamente alla presentazione della dichiarazione Iva, il contribuente di cui all’esempio che precede effettuerà i versamenti omessi, i quali andranno a ripristinare (a far emergere) tutto il credito potenzialmente spettante.
Si ricorda che i versamenti Iva vanno indicati nella dichiarazione relativa all’anno di riferimento. Pertanto, il contribuente – che dovesse eseguire spontaneamente i versamenti omessi (al fine di fruire delle più lievi sanzioni utilizzano l’istituto del ravvedimento operoso) indicati nel rigo VL30, campo 3 – dovrà ripresentare la dichiarazione annuale relativa a tutti gli anni per i quali effettuerà detti versamenti.
Per evitare di dover ripresentare le anzidette dichiarazioni è stato istituito il quadro VQ, il quale riguarda la determinazione del credito maturato collegabile ai versamenti Iva periodici «non spontanei» (indicati nel rigo VL30, campi 4 e 5) relativi ad anni precedenti il 2023.
I versamenti da indicare nel quadro RQ sono quelli effettuati successivamente alla presentazione del modello Iva 2023 (connessi con gli omessi versamenti periodici) a seguito di comunicazioni di irregolarità, cartelle di pagamento, ripresa versamenti sospesi per «eventi eccezionali». Detti versamenti vanno evidenziati nel quadro VQ del modello Iva 2024 al fine di far riemergere (in tutto o in parte) il credito Iva degli anni precedenti e di farlo concorrere alla determinazione del saldo 2023 mediante l’indicazione a rigo VL12.
Quadro VL
Come retro evidenziato, in sede di predisposizione del modello degli anni precedenti, in caso di omesso versamento di importi derivanti dalla liquidazione periodica è stato necessario calcolare (o, meglio, ricalcolare) – in caso di dichiarazione che chiude a credito – proprio il credito spettante (rigo VL33) considerando solo quanto effettivamente versato per detti anni (fino alla presentazione della dichiarazione annuale).
Il versamento da parte del contribuente, a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità o della notifica di una cartella di pagamento (quindi si tratta di versamenti «non spontanei»), consente di far «riemergere» il credito Iva a suo tempo non indicato in dichiarazione.
Al fine di evitare la presentazione di una dichiarazione rettificativa, i versamenti (non spontanei) successivamente effettuati vanno evidenziati nel quadro VQ del modello Iva relativo all’anno in cui è stato effettuato il pagamento.
Nel caso specifico, nel modello Iva 2024 (per l’anno 2023) si darà evidenza del credito spettante relativamente agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 a fronte dei versamenti – non spontanei – effettuati nel corso dell’anno 2022 (da indicare a rigo VL12).
Quadro VL, sezione 2
Come precisano le istruzioni, nel rigo VL12 va indicato il credito derivante dalla somma degli importi indicati nella colonna 8 dei righi da VQ1 a VQ5 di tutti i moduli compilati per i quali non è barrata la colonna 11 «Gruppo».
Esempio 4
L’impresa individuale Neri nel 2022 ha omesso il versamento dell’Iva relativo ad un mese, per 5.000 euro.
I versamenti periodici effettuati ammontano a 33.000 euro (VL30, casella 3).
La dichiarazione per l’anno d’imposta 2022 ha chiuso con un credito di 9.000 euro, di cui utilizzabile 4.000 euro (VL33) e potenziale (non emerso, per via del mancato versamento periodico dell’anno) di ulteriori 5.000 euro.
A seguito del ricevimento di un avviso di irregolarità, il contribuente ha provveduto ad effettuare il versamento omesso (5.000 euro) nel corso dell’anno 2023.
Senza dover ripresentare il modello Dichiarazione Iva 2023 (per l’anno 2022), nel quadro VQ del modello Iva 2024 (per l’anno 2023) indicherà gli importi versati che hanno permesso la riemersione del credito riferito all’anno 2022.
In altre parole, con la compilazione del quadro VQ viene individuato l’ammontare del credito Iva riferito alla regolarizzazione degli omessi versamenti periodici 2019 / 2020 / 2021 / 2022 (che hanno ridotto il credito Iva del relativo anno risultante dal modello Iva 2020 / 2021 / 2022 / 2023) che, nella presente dichiarazione, influenza il saldo 2023 (modello Iva 2024).
Infine, l’importo versato si riflette (va aggiunto algebricamente) nel risultato del rigo VL32 o VL33 (il credito si aggiungerà alla posizione debitoria o creditoria del periodo 2023).
Quadro VQ
Quadro VL
Preme evidenziare il fatto che il quadro VQ deve essere compilato solo con riferimento agli anni precedenti a quello cui si riferisce la dichiarazione (quindi, nel nostro caso, solo con riferimento agli anni 2019-2022). Nel rigo VQ1, campo 1 del modello di dichiarazione annuale Iva 2024 (per l’anno 2023) non potrà essere indicato «2023».
Se del caso, come indicato nell’esempio 3, le informazioni di cui ai campi 2 e 3 del rigo VQ1 devono essere indicate nel rigo VL41.
Infine, si ricorda che il credito Iva «ripristinato» (ossia, la riemersione del credito potenziale) a fronte dei versamenti effettuati nel 2023 non è utilizzabile autonomamente, ossia anticipatamente rispetto alla presentazione del modello di dichiarazione annuale 2024, in quanto non risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente.
Cessazione dell’attività o adesione al regime forfetario
Anche i soggetti non tenuti alla presentazione del modello di dichiarazione Iva 2024 possono recuperare il credito potenzialmente spettante relativo agli anni precedenti. È il caso, ad esempio, di coloro che hanno cessato l’attività nell’anno 2022 oppure i soggetti che nel 2023 hanno adottato il regime forfetario (articolo 1, commi 54 e seguenti, legge 190/2014).
In tali situazioni, al fine di far riemergere il credito Iva dell’anno di riferimento (periodi precedenti al 2023) va utilizzato il quadro RX del modello REDDITI. In particolare, il rigo RX59 è riservato ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva che, a fronte di omessi versamenti Iva periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità o di cartelle di pagamento) nel periodo d’imposta 2023, che consentono di ricostituire il credito Iva non emerso nella dichiarazione relativa all’anno cui si riferiscono i versamenti stessi.
Il rigo è strutturato come il quadro VQ, quindi per le modalità di compilazione si dovrà far riferimento alle istruzioni di quest’ultimo quadro.
Si faccia il caso di un contribuente che relativamente al 2022 ha versato 9.000 da liquidazioni periodiche e ha omesso un versamento periodico di 1.000 euro.
Il mese di dicembre chiude a credito di 800 euro.
Il mancato versamento del debito di 1.000 euro comporta la temporanea sospensione del credito potenziale (800 euro).
Il modello dello scorso anno (modello Iva 2023) è stato così compilato.
Quadro RX, rigo RX59
Quadro VL
Nel 2023 il contribuente:
– ha aderito al regime forfetario, per cui non presenta la dichiarazione Iva relativa a detto anno;
– ha ricevuto una comunicazione di irregolarità per segnalare il mancato versamento dell’Iva periodica del 2022;
– ha effettuato il versamento di quanto indicato al precedente alinea.
A seguito del versamento riemerge il credito del 2022. A tal fine va compilato il rigo RX59.
L’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito Iva riemerso è identificato dal codice tributo 6099, da riportare al rigo RX51.
Quadro RX, rigo RX59
Quadro RX
Quadro VN: credito derivante da dichiarazione integrativa
Il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore (da cui risulta un minor debito o un maggior credito) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione dell’originaria dichiarazione (articolo 8, comma 6-bis, Dpr 322/1998), ossia entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento (articolo 57, Dpr 633/1972).
Qualora nel corso dell’anno 2023 sia stata trasmessa una dichiarazione annuale Iva integrativa a favore del contribuente oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa, il maggior credito derivante da essa va indicato nel quadro VN («Dichiarazioni integrative a favore») del modello Iva 2024. Anche questo importo concorre a determinare il risultato (debito o credito) che viene riportato nel quadro VL.
In pratica, il maggior credito scaturente dalla dichiarazione annuale Iva integrativa a favore va riportato:
– nel quadro VN qualora l’integrativa venga presentata entro il 30 aprile 2024 per gli anni dal 2018 al 2021;
– nel quadro VL qualora l’integrativa venga presentata entro il 30 aprile 2024 per l’anno 2022. In questo caso il credito è esposto nel rigo VL8. Si pensi al caso della dichiarazione annuale Iva 2023 (per l’anno 2022) presentata – nel corso del 2023 – per far riemergere un maggior credito annuale a seguito del versamento spontaneo di alcune rate di versamento Iva indicato nelle Lipe ma omesso.
In questo caso non va compilato il quadro VN del Modello Iva 2024, in quanto il maggior credito d’imposta relativo all’anno 2022 va evidenziato a rigo VL8 quale «Credito risultante dalla dichiarazione per il 2022».
Quadro VL
Esempio 5
La società Bianchi Srl ha presentato, nel mese di ottobre 2023:
– una dichiarazione annuale Iva integrativa – riferita all’anno 2019 – per evidenziare un maggior credito di 1.000 euro non esposto nella dichiarazione originaria (Modello Iva 2020);
– una dichiarazione annuale Iva integrativa – riferita all’anno 2020 – per evidenziare un minor debito Iva di 900 euro (non chiesto a rimborso nella dichiarazione integrativa).
Il maggior credito (somma tra il maggior credito del 2019 e il minor debito del 2020) vanno indicato a rigo VL11.
Quadro VN
Quadro VL
Si ricorda che la norma prevede una diversa modalità di utilizzo del maggior credito, a seconda del momento in cui viene presentata la dichiarazione integrativa a favore.
Splafonamento
Nel caso in cui il cessionario/committente – avente lo status di esportatore abituale (articolo 1, comma 1, Dl 746/1983) – abbia acquistato senza applicazione dell’Iva in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile può regolarizzare la violazione (sanzionata dall’articolo 7, comma 4, Dlgs 471/1997 nella misura dal 100% al 200% dell’imposta):
– richiedendo al fornitore una fattura di addebito di Iva (In detta ipotesi, l’imponibile e l’imposta della nota di debito vanno indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata, mentre l’importo della fattura emessa dal fornitore (in regime di non imponibilità) va indicata a rigo VF17 al netto della quota rettificata);
– ovvero emettendo un’autofattura (con versamento di Iva o con annotazione del debito in sede di liquidazione periodica; in questa ipotesi è ammesso fruire della detrazione d’imposta anche se la regolarizzazione avviene in un anno successivo a quello di effettuazione degli acquisti in sospensione d’imposta (Cm 12 marzo 2010, n. 12/E).
Qualora venga emessa l’autofattura (Tipo Documento TD21 per la fatturazione elettronica) occorre seguire la seguente modalità di esposizione:
– nei righi da VF1 a VF13 va riportato, in corrispondenza della relativa aliquota, l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta dell’autofattura annotata nel registro degli acquisti;
– nel rigo VE25 «Variazioni e arrotondamenti d’imposta» va indicato l’ammontare dell’Iva oggetto di regolarizzazione;
– nel rigo VL30, al campo 2 «Iva periodica dovuta» e 3 «Iva periodica versata» va ricompreso l’ammontare dell’imposta oggetto del versamento tramite modello F24 (se si è scelta questa modalità di regolarizzazione).
Esempio 6
L’impresa Gialli Srl, avente lo status di esportatore abituale, nel 2023 ha acquistato 50.000 euro di merce chiedendo ai fornitori la non applicazione dell’imposta. Il plafond disponibile, però, ammontava a 40.000 euro.
La regolarizzazione avviene mediante emissione di autofattura di 10.000 euro, oltre a Iva (2.200 euro).
Indicazione degli acquisti: