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Mancato pagamento dell’Iva, risponde l’importatore

La Cassazione: manca una norma specifica che estenda l’obbligo anche ad altri soggetti in via solidale

In caso di mancato pagamento Iva all’importazione risponde unicamente l’importatore che, a qualsiasi titolo, ha compiuto l’operazione di importazione del bene nel territorio unionale. Ciò in quanto manca una norma specifica che estenda l’obbligo anche ad altri soggetti in via solidale. È il principio della sentenza 8032/2024 della Cassazione.

Il caso

L’agenzia delle Dogane contestava a un contribuente il mancato versamento dell’Iva all’importazione, dovuta per l’introduzione nel territorio unionale di uno yacht, formalmente intestato a una società con sede nelle Isole Vergini Britanniche, ma ritenuto di proprietà di un cittadino italiano con residenza estera. A seguito del rigetto del ricorso e dell’appello, veniva interposto ricorso per cassazione.

In particolare, l’agenzia delle Dogane proponeva ricorso incidentale con riguardo alla solidarietà, ai fini dell’obbligazione Iva, di tutti i soggetti che hanno contribuito all’importazione del bene nel territorio unionale.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno richiamato la giurisprudenza unionale, secondo cui la responsabilità del dichiarante e, dunque, del rappresentante indiretto in dogana, si riferisce unicamente all’obbligazione doganale e non anche all’Iva all’importazione che non fa parte dei dazi all’importazione.

Del resto, l’articolo 201 della direttiva 2006/112/Ce non opera un rinvio alle disposizioni del codice doganale per quanto riguarda l’obbligo di pagare tale imposta bensì prevede che tale obbligo incombe alla persona o alle persone designate o riconosciute dallo Stato membro di importazione.

Pertanto, del mancato pagamento dell’Iva all’importazione risponde unicamente l’importatore, in mancanza di una norma specifica che estenda detto obbligo anche ad altri soggetti in via solidale anche perché, in ambito tributario, l’obbligazione solidale sussiste solo nei casi espressamente indicati dalla legge.

Se l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’Iva all’importazione è, quindi, l’importatore, per individuare quest’ultimo occorre verificare chi sia il reale destinatario della merce, soprattutto in casi in cui non vi è stata una presentazione del bene in dogana, con la relativa dichiarazione.

Il nuovo Codice doganale

La sentenza in commento ha fatto certamente una corretta applicazione dei principi unionali enunciati dalla Corte di giustizia dell’Ue sul tema, ma appare essere in contrasto con lo schema di decreto legislativo recentemente approvato dal Consiglio dei ministri (26 marzo 2024), ove si introduce chiaramente la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto per l’Iva all’importazione.

La nuova previsione non si pone in contrasto con il diritto unionale. Ed infatti, con la sentenza Cgue causa C-714/20, i giudici hanno chiarito che tale responsabilità solidale può essere prevista dalle disposizioni nazionali, che designino o riconoscano espressamente come debitore d’imposta tale soggetto.

Dunque, la proposta mira a colpire un vuoto normativo, ampliando i soggetti responsabili al pagamento dell’imposta.

Fonte: Il Sole 24ORE

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