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Le scritture ante-bilancio provano la rettifica

Valgono gli atti anteriori alla formale approvazione del rendiconto

Una questione molto discussa fra gli operatori è quella relativa a quale sia il documento contabile che dà certezza all’avvenuta correzione dell’errore e quale sia quello in grado di rendere opponibile all’Amministrazione finanziaria tale correzione.

La tesi prevalente è quella di far riferimento all’approvazione del bilancio di esercizio che reca tale correzione, considerando che l’approvazione rende immodificabile e irreversibile il processo di correzione. È stato osservato, tuttavia, che in questo modo la società sarebbe esposta a un rischio di accertamento dell’errore anche se lo stesso è già stato corretto.

Ad avviso di Assonime, non c’è comunque motivo per non attribuire rilevanza anche alle altre scritture contabili che precedono l’approvazione del bilancio nella misura in cui tali scritture sono in grado di dare certezza all’avvenuta correzione dell’errore medesimo.

Le variabili Irap

È opportuno sottolineare che l’articolo 8, comma 1-bis, del Dl 73/2022, stabilisce che la disposizione di cui al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 83 del Tuir vale anche ai fini Irap.

È doveroso sottolineare però che per l’Irap, che ha una struttura differente dall’Ires, opera la “presa diretta dal bilancio” o “derivazione piena” che ha una portata ben più ampia rispetto alla derivazione rafforzata ai fini Ires. Con la “presa diretta”, infatti, si attribuisce totale rilevanza fiscale alle poste di bilancio iscritte secondo corretti principi contabili.

Con la nuova disposizione, in sintesi, la correzione dell’errore ai fini contabili legittima tanto il bilancio viziato dall’errore che la conseguente determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap assunta per derivazione dal bilancio medesimo, oltre che all’imponibile derivante dal bilancio in cui l’errore viene corretto eliminando altresì l’infedeltà delle dichiarazioni.

Errori solo fiscali

Resta un tema delicato la correzione dell’errore che potrebbe non trovare uno specifico riscontro nelle scritture contabili, in quanto nel momento in cui ce ne si accorge è già stato naturalmente riassorbito nei risultati degli esercizi. In questi casi, in base ai principi contabili, nulla è più da correggere.

Per espressa previsione dell’articolo 83 del Tuir, non assumono rilevanza fiscale le correzioni che portano a far emergere in bilancio «componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa». Assumono, invece, sempre rilevanza fiscale le correzioni che portano a far emergere in bilancio componenti positivi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa. Autorevole dottrina sottolinea come tale previsione sia non equilibrata.

Non rientra nell’ambito della norma la correzione di errori di rilevanza solo fiscale, in quanto questi ultimi non sono errori contabili.

La posta contabile di correzione acquisisce così una rilevanza fiscale a tutto campo nell’esercizio in cui viene iscritta, nel senso che impatta anche sulle altre regole di determinazione dell’imponibile che fanno riferimento a dati di bilancio presenti in tale esercizio.

Fonte: Il Sole 24ORE

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