A settembre 2023 l’Organismo italiano di contabilità ha diffuso, per la pubblica consultazione, una bozza di modifica dei principi contabili nazionali Oic 12, 15, 16, 19, 25 e 31, in merito alla contabilizzazione degli sconti, dei fondi rischi per garanzie contrattuali e di quelli per smantellamento e ripristino, nonché all’iscrizione delle imposte differite.
Sconti e contabilizzazione
Per quanto riguarda gli sconti non si tratta di una vera e propria modifica dei principi, quanto piuttosto di una precisazione diretta a evitare dubbi applicativi rispetto all’introduzione del nuovo principio contabile Oic 34 sui “Ricavi” (e, pertanto, già applicabile ai bilanci 2023 in chiusura).
Sparisce, infatti, la pregressa distinzione terminologica (contenuta negli Oic 12, 15 e 19) tra:
«sconti commerciali», ovvero quelli incondizionati indicati in fattura, nonché quelli di quantità o qualità, che sono concordati generalmente al momento della vendita del bene o della prestazione del servizio (i quali sono imputati in bilancio direttamente nettizzando i ricavi di cui alla voce A.1 del conto economico);
«sconti finanziari», ovvero quelli per pagamento anticipato, che non sono stati contabilizzati al momento della rilevazione del credito verso il cliente in quanto non prevedibili (i quali sono iscritti nel conto economico al momento dell’incasso come oneri di natura finanziaria nella voce C).
Con le modifiche previste dall’Organismo, gli “sconti” saranno richiamati solo nell’ambito del documento Oic 34, il quale, come premesso, ne prevede la contabilizzazione a riduzione dei ricavi.
Invece, il caso dell’incasso anticipato, in tutto o in parte, di un credito (rispetto alle originarie scadenze contrattuali) sarà disciplinato dall’Oic 15 il quale, nella nuova versione conseguente agli emendamenti, indica che la differenza tra il valore contabile residuo del credito e l’incasso sia rilevata nel conto economico come onere di natura finanziaria (si veda la scheda a lato), indipendentemente dal fatto che l’impresa applichi o meno il costo ammortizzato.
Sebbene molte imprese non si comportino attualmente in tal modo, per l’Oic si tratta di una mera modifica formale, in quanto già dalla lettura dei principi contabili vigenti potevano desumersi tali concetti.
Garanzie e penalità
Altra proposta di modifica ai principi contabili conseguente alla pubblicazione dell’Oic 34 è quella che interessa l’Oic 12 in tema di garanzie e penalità.
In primo luogo, l’Oic 34 prevede che le garanzie fornite al cliente (non per obbligo di legge) siano rilevate come una prestazione separata e che, quindi, siano contabilizzate nella voce A1 “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico. Viene di conseguenza prevista la modifica del paragrafo 56 dell’Oic 12, precisando che l’unico caso di fondo garanzia che invece è iscritto in bilancio nel passivo è quello relativo a garanzie previste dalla legge.
In secondo luogo, l’Oic 34 prevede che le penalità (passive) su vendite siano rilevate a riduzione dei ricavi, e non tra i costi, per cui occorre rimuovere la previsione del paragrafo 84 dell’Oic 12 che, diversamente, prevede che le penalità su vendite siano imputate nella voce B.14 “oneri diversi di gestione”.
Inoltre, dal paragrafo 56 dell’Oic 12 occorre eliminare la previsione secondo la quale le penalità (attive) addebitate a clienti devono essere classificate nella voce A.5 “altri ricavi e proventi”, perché in base all’Oic 34 queste rappresentano corrispettivi variabili da contabilizzarsi nella voce A.1.
La prevista modifica all’Oic 25 riguarda gli impatti della direttiva Ue 2022/2523 che recepisce il cosiddetto Secondo Pilastro dell’Ocse, nell’ambito della più ampia riforma fiscale internazionale del Global anti-base erosion model rules, con l’obiettivo di introdurre un livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione europea.
L’introduzione di tale complesso modello Ocse poteva creare diverse problematiche a livello di iscrizione delle imposte differite, in particolare circa l’emersione di eventuali differenze temporanee aggiuntive, di individuazione della corretta aliquota fiscale da adottare per il calcolo di eventuali imposte differite emergenti dal modello e ponendo dubbi circa una possibile diversa valutazione delle imposte differite esistenti. Di conseguenza, in linea con quanto fatto a livello internazionale dallo Iasb, l’Oic propone di inserire una disposizione temporanea nell’Oic 25 per stabilire che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro non rilevano ai fini dell’iscrizione in bilancio della fiscalità differita.
Smantellamento e ripristino
Infine, gli emendamenti in bozza introducono negli Oic 16 e 31 una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino, che prevede un modello contabile “unico”, con iscrizione del fondo smantellamento e ripristino in contropartita all’incremento del costo del cespite cui si riferisce.