Erogazioni liberali: c’è tempo fino al 4 aprile prossimo per l’invio dei dati per la precompilata 2024. Si tratta di una scadenza legata alla comunicazione delle liberalità effettuate da persone fisiche tramite mezzi tracciabili che consentono di fruire di agevolazioni fiscali in forma di deduzione o detrazione (Dm 1° marzo 2024). È il caso dell’articolo 83 del Codice del Terzo settore (Cts) che riconosce, per chi dona in favore degli enti del Terzo settore (Ets), una detrazione Irpef pari al 30% degli oneri sostenuti (elevata al 35%, se il beneficiario è una Odv), calcolata su un importo massimo di 30.000 euro annui, o – in alternativa – una deduzione dell’importo erogato entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.
Sotto il profilo soggettivo, l’adempimento interessa Onlus, Ets con ricavi o entrate superiori a 220mila euro nonché fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico ovvero lo svolgimento/promozione di attività di ricerca individuate con apposito decreto. A tal proposito, si ricorda che dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione Ue sui nuovi regimi fiscali previsti dalla riforma del Terzo settore, la platea dei soggetti interessati dall’adempimento verrà ampliata, ricomprendendo tutti gli Ets iscritti nel Registro unico, senza soglia di entrate.
Ma vediamo quali sono i dati da trasmettere all’agenzia delle Entrate. Oggetto della comunicazione è il codice fiscale dei donatori continuativi, cioè di quei soggetti che vantano una fidelizzazione con l’ente, nonché delle persone fisiche il cui codice fiscale risulti dal versamento della liberalità. E proprio con riferimento alle erogazioni liberali, l’agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di donazione effettuata mediante carta di credito, laddove i dati dell’intestatario non coincidano con quelli dell’effettivo donatore l’agevolazione spetterà a chi ha effettivamente sostenuto l’onere (Faq pubblicate in data 12 marzo). Ne deriva che l’ente non profit sarà tenuto a comunicare i soli dati del titolare della carta di credito. Diverso, invece, il caso in cui la liberalità provenga da un conto cointestato. In quest’ipotesi, l’erogazione dovrà essere divisa al 50% tra i titolari e la comunicazione riguarderà i dati di entrambi i cointestatari, salvo che – in base ai documenti e alle informazioni disponibili – non sia possibile individuare il singolo donatore. In aggiunta, si precisa che ai fini della trasmissione fa fede la data di effettuazione della donazione, e non quella di accredito della stessa sul conto dell’ente. Per quanto concerne le erogazioni liberali ricevute dall’ente mediante piattaforme di crowfunding, come precisato nelle Faq dell’agenzia delle Entrate, non sarà necessario comunicare i dati del soggetto che ha messo in contatto donatore ed ente.
Attenzione poi alle modalità di trasmissione della comunicazione, per cui gli enti potranno consultare le specifiche tecniche pubblicate sul sito dell’agenzia delle Entrate. In particolare, obbligatorio sarà l’invio degli importi legati alle erogazioni liberali percepiti, che dovranno essere arrotondati all’unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, o per difetto, se inferiore a detto limite). Peraltro, la comunicazione del flusso di dati da inviare all’agenzia delle Entrate dovrà essere corredata da un codice numerico, corrispondente alla particolare qualifica posseduta dall’ente. Ad esempio, se a inviare la comunicazione è un associazione di promozione sociale (Aps), questa dovrà indicare il codice 08 riferito a «altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro».
Da ultimo, vale la pena segnalare l’opportunità – così come suggerito dall’agenzia delle Entrate nelle citate Faq del 12 marzo – di rendere edotto il donatore in merito all’invio dei propri dati all’amministrazione, specificando altresì la possibilità di esercitare il diritto di opposizione.