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Rimborso Iva solo al soggetto obbligato al pagamento dell’imposta

La risposta a interpello 66/2024: solo il diretto interessato ha il potere di presentare la domanda di restituzione per l’indebito tributario

Rimborso del credito Iva possibile solo a favore del soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La controparte, quale soggetto obbligato in rivalsa, può solo richiedere il rimborso dell’imposta al cedente/prestatore, ricorrendo, ove necessario, all’ordinaria giurisdizione civilistica.

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 66/2024, ha fornito chiarimenti in merito al soggetto legittimato alla presentazione dell’istanza di rimborso prevista dall’articolo 30-ter del decreto Iva.

In particolare, nel caso oggetto di interpello l’istante, a seguito di accertamento, ha provveduto al versamento dell’imposta indebitamente detratta su fatture ricevute che l’amministrazione finanziaria ha riqualificato come fuori campo Iva. Non potendo ricevere dal prestatore una nota di variazione, né poter ottenere il rimborso dell’imposta corrisposta all’amministrazione finanziaria, l’istante quale soggetto committente, richiede di poter presentare istanza di rimborso secondo quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 30-ter che, in caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, prevede che la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

Sul punto la prassi è chiara nel precisare che per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell’Iva indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa. I due anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell’Iva non dovuta decorrono dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario/committente della medesima somma da lui versata per effetto di accertamento definitivo.

In merito al profilo soggettivo, quindi, l’articolo 30-ter attribuisce la legittimazione attiva alla presentazione dell’istanza di rimborso al soggetto passivo Iva che è il debitore d’imposta e che ha assolto il tributo. Solo lui ha il potere di presentare la domanda di restituzione per l’indebito tributario.

I termini e le modalità di presentazione dell’istanza di rimborso seguono quelli del rimborso anomalo, di cui all’articolo 21 del Dlgs 546/1992, il cui principio generale è quello secondo cui il soggetto passivo che, in qualità di debitore dell’imposta, abbia erroneamente versato l’imposta, deve presentare la domanda di restituzione, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data di versamento della stessa ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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