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Modelli Iva e Redditi senza indicazione «zero contante»: le strade per ottenere lo sconto sulle sanzioni

Da quest’anno non è più richiesto di indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, ma mancano istruzioni chiare su come attestare il diritto ai benefici

Nel decreto Adempimenti (Dlgs 1/2024, articolo 15) trova spazio anche la semplificazione rivolta a professionisti e imprese che rinunciano al contante e beneficiano della riduzione alla metà delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 15 e 6 del Dlgs 471/1997 (dichiarazioni dei redditi e Iva infedeli, violazioni in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni).

Il nuovo articolo 2 del Dl 138/2011, al comma 36-vicies ter, richiede ora il rispetto di due soli requisiti per beneficiare della riduzione premiale delle sanzioni, in quanto è sufficiente:

1) avere ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;

2) aver utilizzato esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per tutte le operazioni attive e passive.

È stato invece soppresso – dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 – il terzo requisito che imponeva di indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.

Di conseguenza, a partire dai modelli Iva e Redditi del 2024 – pubblicati dalle Entrate lo scorso 29 febbraio – non è più richiesto ai contribuenti di indicare codice fiscale e denominazione degli operatori finanziari, oltre alla tipologia di rapporto, con cui effettuano i pagamenti/incassi.

Scompaiono pertanto il quadro VB dal modello Iva 2024 e i righi RS110 (Redditi SC) e RS43 (Redditi SP) e RS35 (Redditi PF), presenti fino ai modelli dichiarativi relativi al periodo di imposta 2022.

L’eliminazione si giustifica con la possibilità da parte dell’agenzia delle Entrate, menzionata nello stesso decreto Adempimenti a proposito delle altre semplificazioni dichiarative, di acquisire tali dati tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie o di altre amministrazioni.

Dalla relazione tecnica al decreto emerge tuttavia che l’Agenzia, al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, invierà apposite comunicazioni ai soggetti che hanno omesso di indicare i rapporti finanziari nelle dichiarazioni fiscali, permettendo loro di sanare l’irregolarità formale con la presentazione di una dichiarazione integrativa senza l’applicazione di sanzioni e beneficiando così della riduzione delle sanzioni in caso di accertamento.

È probabile che la comunicazione venga inviata ai contribuenti che hanno indicato alcuni rapporti finanziari omettendone altri; altrimenti non sarebbe possibile per l’Agenzia individuare i contribuenti che rinunciano al contante non essendo previsto un rigo in cui gli stessi attestavano il possesso dei requisiti.

Proprio alla luce della modifica normativa, c’è da chiedersi se non sarebbe opportuno prevedere una casella in cui il contribuente – pur senza indicare gli estremi degli intermediari – attesti l’esistenza dei presupposti, cioè l’assenza di contante, come avviene con il rigo RS269 (società di capitali) e RS136 (società di persone o persone fisiche) a proposito dei pagamenti tracciabili oltre 500 euro per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di decadenza.

Se non ci saranno modifiche tardive ai modelli dichiarativi, comunque, si dovrà ritenere che il beneficio possa competere a imprese e professionisti che non superano i 5 milioni di ricavi/compensi semplicemente rispettando la regola “zero contante”.

La procedura

A livello pratico, come potrà il contribuente possa concretamente beneficiare della riduzione delle sanzioni?

In caso di accertamento si ritiene che possa richiedere il dimezzamento delle sanzioni attestando il rispetto del requisito “zero contante” nel periodo di imposta accertato; attestazione che ovviamente l’amministrazione si riserverà di verificare.

Ma la riduzione del 50% delle sanzioni potrebbe competere anche a chi omette la dichiarazione considerato che gli articoli 1 e 5 del Dlgs 471/1997 trattano anche le dichiarazioni omesse e che la mancata indicazione in dichiarazione non costituisce più requisito per fruire della premialità.

Infine il dimezzamento delle sanzioni dovrebbe rilevare anche in ipotesi di ravvedimento operoso: così il contribuente che corregge un’errata detrazione in dichiarazione Iva può operare il ravvedimento operoso calcolando le sanzioni ridotte sulla base del 45% invece che del 90% (sanzione minima per dichiarazione infedele), giustificando, in caso di controllo, il versamento della sanzione dimezzata con la rinuncia al contante.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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