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Crediti d’imposta: il recupero passerà dagli atti esecutivi

Accertamento esecutivo esteso agli avvisi di recupero dei crediti d’imposta e delle agevolazioni non spettanti, agli atti di irrogazione sanzioni e agli atti relativi alle imposte indirette sui trasferimenti. Lo schema di decreto attuativo sulla riscossione, in coerenza con la legge delega, che prevede il graduale superamento del ruolo, indica gli atti ai quali si dovrà applicare la procedura accelerata di riscossione. In proposito, si ricorda che l’accertamento esecutivo consente al Fisco di aggredire direttamente il patrimonio del contribuente, senza passare dalla fase della notifica della cartella di pagamento.

L’articolato proposto stabilisce che, in futuro, assumeranno la forma dell’accertamento esecutivo anche gli atti di recupero dei crediti d’imposta, disciplinati nel nuovo articolo 38-bis del Dpr 600/1973, appena introdotto con la riforma dell’accertamento con adesione. Lo stesso varrà per gli avvisi di recupero di agevolazioni non spettanti. Nulla dovrebbe invece cambiare per ciò che concerne i controlli automatizzati sulle dichiarazioni, quali le liquidazioni e i controlli formali, che pertanto continueranno a confluire nella comunicazione di irregolarità e poi nella cartella di pagamento.

L’ambito dell’istituto sarà inoltre ampliato agli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni. Su questi, va tuttavia ricordato che, in caso di ricorso, l’esecutività dell’atto è sospesa sino alla sentenza di primo grado. L’accertamento esecutivo debutta inoltre nel mondo delle imposte indirette sui trasferimenti (imposta di registro, imposta successione e donazione, ipo-catastali, imposta di bollo eccetera), con una elencazione puntuale degli atti modificati.

I futuri avvisi di accertamento valore e di occultazione di corrispettivo ai fini del tributo di registro, come pure gli avvisi di recupero di agevolazioni precedentemente concesse assumano la forma dell’atto esecutivo. Sono inoltre menzionati gli avvisi di liquidazione e accertamento ai fini dell’imposta sulle successioni nonché gli avvisi di liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali. Saranno infine interessati all’istituto in esame gli atti di accertamento delle tasse automobilistiche.

Fonte: Il Sole 24ORE

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