Cori e bande musicali, l’accesso al Terzo settore non preclude l’esenzione per i compensi ai direttori artistici e collaboratori entro la soglia dei 10mila euro annui. Diversi sono gli aspetti da considerare per queste tipologie di enti ai fini dell’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore (Runts), tra fiscalità, finanziamenti e altre misure di vantaggio.
Gli incentivi fiscali legati ai direttori artistici e collaboratori tecnici
Sul fronte del lavoro, per cori, bande musicali e filodrammatiche l’iscrizione al Runts non determina il venir meno dell’esenzione Irpef sui compensi erogati a direttori artistici ed collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (articoli 67, comma 1, lettera m) e 69, comma 2, Tuir). Un’agevolazione, questa, prevista inizialmente anche a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche e che è stata superata a luglio 2023, a seguito dell’operatività della riforma dello Sport. Un’analoga modifica non è invece intervenuta nel Codice del Terzo settore per cori e sodalizi musicali, che possono pertanto continuare a beneficiare del regime di favore in relazione ai propri collaboratori anche una volta assunta la qualifica di ente del Terzo settore (Ets).
Con riguardo all’ambito soggettivo, occorre ricomprendere quelle tipologie di collaborazioni tipiche di queste realtà, ad esempio, direttori artistici, scenografi, costumisti, addetti al montaggio e smontaggio della scenografia eccetera. Vale a dire, come chiarito anche dalla prassi, coloro che a vario titolo collaborano a livello tecnico alla realizzazione delle manifestazioni spettacolistiche e a patto che i loro servizi abbiano natura non professionale (risoluzione 74/E/2005). Si tratta di un trattamento che trova applicazione nel presupposto che i compensi derivanti in forza di tali collaborazioni non siano riconducibili ad altre categorie reddituali (ad esempio redditi lavoro autonomo o dipendente) e ovviamente esclusi dall’ambito del volontariato.
Il trattamento fiscale dei cori e bande musicali
Altro aspetto da considerare nell’iscrizione al Runts riguarda, poi, la fiscalità degli enti. Con la completa operatività della riforma del Terzo settore, per cori, bande musicali e filodrammatiche verrà definitivamente meno la possibilità di fruire degli attuali benefici fiscali. È il caso, ad esempio, del regime ai fini Ires e Iva di cui alla legge 398/1991, quello di decommercializzazione dei corrispettivi specifici (articolo 148, comma 3, Tuir) o il regime forfettario disciplinato dall’articolo 145 del Tuir (in forza dell’abrogazione dell’articolo 2, comma 31, della legge 350/2003). Una previsione che interessa anche la generalità delle associazioni senza fini di lucro e le pro loco, la maggior parte delle quali è già iscritta nel Terzo settore.
In questo senso, l’iscrizione nella sezione del Runts dedicata alle «associazioni di promozione sociale» (Aps) potrà costituire una valida alternativa per non essere escluse dal sistema di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrativo-contabili previste dal Codice del Terzo settore. Nell’ipotesi di assunzione della veste di Aps, i cori, le bande musicali e filodrammatiche potranno infatti mantenere la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati, riproposta nel Codice all’articolo 85 e optare per il regime forfettario specifico per le Aps, che oltre ad una determinazione forfettaria del reddito reca anche esoneri dagli obblighi di registrazione e tenuta della contabilità (articolo 86 del Cts).
Novità ai fini Iva per i cori con la qualifica di Aps
Altro aspetto da valutare riguarda il trattamento Iva. A partire dal 1° gennaio scorso, per gli enti dotati della veste di Aps con ricavi annui fino a 65mila euro derivanti da corrispettivi specifici o quote supplementari, in attesa dei regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo settore, è prevista la possibilità di beneficiare, ai soli fini Iva, delle disposizioni legate al regime forfettario già previste per imprenditori autonomi (di cui alla legge 190/2014). A livello operativo, tali enti non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa per le operazioni effettuate e non detraggono l’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi. Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’imposta, dalla presentazione della dichiarazione annuale e dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. Restano però soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Una possibilità, questa, che si pone in alternativa rispetto all’opzione di cui alla legge 398/1991, allo scopo di concedere – in via anticipata e medio tempore – alle Aps un regime agevolato simile rispetto a quello di cui si attende l’operatività ai sensi dell’articolo 86 del Codice del Terzo settore.