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Senza deroghe gli obblighi di copertura delle perdite

Tornano a regime le norme del Codice civile a garanzia dei creditori

Con il bilancio 2023 tornano a regime le norme del Codice civile che presiedono all’integrità del patrimonio posto a garanzia delle pretese dei creditori sociali: norme volte a evitare che il capitale sociale possa essere eroso dalla presenza di perdite d’esercizio.

Per le perdite emerse negli esercizi 2020, 2021 e 2022, gravati dalla crisi sanitaria ed economica, l’articolo 6 del Dl 23/2020 e l’articolo 3 del Dl 183/2022 hanno infatti consentito la sospensione di parte della disciplina prevista dagli articoli 2246 e 2447 del Codice civile per le Spa e 2482-bis e 2482 ter per le Srl, stabilendo la possibilità di rinviare fino al quinto anno successivo (rispettivamente 2025, 2026 e 2027) la copertura delle perdite conseguite negli esercizi citati, fatta salva l’informativa destinata ai soci e predisposta dall’organo amministrativo.

Le perdite sterilizzate hanno dovuto, e devono continuare anche nel bilancio 2023, a essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Le tutele che dal bilancio 2023 tornano a trovare applicazione scattano in presenza di perdite che, dopo aver utilizzato le riserve presenti in bilancio, riducono il capitale sociale per più di un terzo del suo ammontare, e che possono far emergere due fattispecie:

1 capitale sociale che non si riduce al di sotto del minimo legale: l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, può decidere di rinviare la decisione sulla copertura della perdita all’esercizio successivo (2024);

2 capitale sociale che si riduce al di sotto del minimo legale: in tal caso, invece, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo o la trasformazione della società.

Nel caso di società che si siano avvalse della deroga in uno o più esercizi del triennio 2020-2022, rinviando la copertura delle perdite, e che presentino una perdita d’esercizio anche nel bilancio 2023, il ritorno alla disciplina ordinaria presenta alcune criticità.

Nella definizione delle perdite sterilizzate relative all’esercizio 2020 sono state infatti proposte due interpretazioni fra loro divergenti: secondo lo studio n. 88/2021/I del Consiglio nazionale del Notariato, le perdite oggetto di sterilizzazione sono solo quelle che incidono sul capitale; mentre, secondo la massima T.A.13 del Comitato Triveneto dei notai, deve essere considerato l’intero ammontare delle perdite che emergono dal conto economico, e non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale in quanto non assorbita da eventuali riserve di patrimonio.

Seguire l’una o l’altra interpretazione può, evidentemente, portare a diverse conseguenze circa la necessità di adottare gli interventi sul capitale previsti dal Codice civile. Va evidenziato nel contempo come la realizzazione di una perdita anche nell’esercizio 2023, in presenza di perdite sterilizzate negli esercizi precedenti, impone anche di valutare la sussistenza della prospettiva della continuità aziendale.

Fonte: Il Sole 24ORE

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