Nella composizione negoziata – cui accede il debitore per trovare una soluzione alla crisi – la conferma delle misure protettive richiede un piano credibile e verificabile e la disponibilità dei creditori a negoziare. Le ordinanze emesse negli ultimi 12 mesi a conclusione del procedimento previsto dall’articolo 19 del Codice della crisi, concordano su questo punto.
Meno allineate invece le interpretazioni su perimetro e contenuti delle verifiche cui il tribunale è chiamato per giudicare della presenza dei presupposti di reversibilità della crisi e di funzionalità al buon esito delle trattative della inibizione delle procedure esecutive e cautelari individuali.
Le misure protettive, che il debitore in crisi può richiedere con l’accesso alla composizione negoziata, hanno senso se sono funzionali a favorire le trattative con creditori e terzi, prodromiche alla chiusura degli accordi necessari per dare esecuzione al piano di risanamento. Il piano deve quindi esserci e non basta effettuare un esercizio aritmetico per adempiere agli obblighi connessi al deposito dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e di nomina dell’esperto.
L’imprenditore in difficoltà deve averlo seriamente elaborato prima dell’accesso alla composizione, cui ricorre per portarlo a buon fine. Per riuscirci dovrà trovare un accordo con i creditori, e può essere indispensabile un percorso protetto dalle loro iniziative individuali che potrebbero causare la dispersione dei valori aziendali proprio nel momento in cui è importante mantenerne l’unità. Il tribunale deve quindi bilanciare il valore che può produrre il successo della trattativa con la compressione dei diritti dei creditori, in modo da decidere quale debba prevalere. La chiave di volta è la ragionevolezza delle prospettive di risanamento, che a loro volta passano dalla concretezza del piano. Su questo l’orientamento espresso dai tribunali è uniforme.
Il debitore in difficoltà deve reagire con tempestività, comprendere le proprie difficoltà, ed elaborare con i suoi advisor un piano per uscirne. Ne dedurrà le azioni e gli interventi necessari, presentandosi all’esperto con le idee chiare, avendo forse già iniziato a interloquire con soggetti interessati e con i creditori. Il piano supererà più facilmente l’esame dell’esperto e il vaglio del tribunale, che potrà più agevolmente constatare la funzionalità delle misure protettive al buon esito delle trattative.
L’esame
Maggiore difformità c’è sul tipo di controllo da svolgere e sulla sua incisività. Secondo il tribunale di Napoli (ordinanza del 24 gennaio 2024) il procedimento deve escludere che la proposta di risanamento sia manifestamente pretestuosa. Più incisiva la prospettiva del tribunale di Reggio Emilia (ordinanza del 27 settembre 2023), che include nel perimetro dell’esame la verifica di verosimiglianza del piano e la disponibilità dei creditori a negoziare.
Ancor più penetrante quella del tribunale di Avellino (ordinanza del 30 ottobre 2023), secondo cui l’esame di congruità e la coerenza logica del piano e delle prospettive di risanamento passa anche dalla acquisizione di riscontri esterni. Nell’esame del tribunale di Avellino, la strategia di risanamento e le azioni necessarie a realizzarla devono risultare, non solo coerenti con i risultati del test pratico, che ne costituisce la sintesi finale, ma anche verificabili, sulla base di elementi quali i risultati della gestione, che dovrebbe dare già segnali di guarigione, o l’interesse concreto, se non l’impegno o la garanzia, di parti terze che valutino di investire nel progetto. Il disallineamento complica non poco il lavoro dell’esperto, che il tribunale di Avellino tende ad estendere fino alla attestazione di veridicità dei dati e fattibilità del piano, evocando termini, e responsabilità, estranei al suo ruolo.
Contrasto anticipato
Reagire presto è lo spirito della composizione negoziata. Dai dati di Unioncamere emerge che a tutto febbraio 2024 i casi di successo delle composizioni negoziate sono meno di due ogni dieci. Di 655 istanze archiviate solo 120 sono classificabili come esiti favorevoli. Ma se togliamo dal computo quelli che gli inglesi chiamano dead on arrival, cioè coloro che hanno tentato la sorte privi di qualsiasi presupposto di risanamento, i casi di successo sono più del 32% e salirebbero ancora potendo depurare il dato da chi è solo durato un po’ di più, tentato di avviare trattative subito naufragate. In composizione negoziata bisogna arrivare preparati, la soluzione della crisi deve essere stata già progettata. Altrimenti non rimane che sperare nella fortuna.
LE SENTENZE
Funzionalità delle misure
Il tribunale non è onerato di un sindacato di fattibilità del piano di risanamento, ma della verifica della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e della non manifesta pretestuosità della proposta di risanamento
Tribunale di Napoli Nord, 24 gennaio 2024
Coerenza del progetto
Il sindacato giudiziale deve basarsi sull’analisi di coerenza effettuata dall’esperto, consistente nel vaglio critico delle premesse e degli obiettivi del progetto di risanamento, attraverso adeguati riscontri quali i risultati della gestione o gli impegni assunti da terze parti interessate
Tribunale di Avellino, 30 ottobre 2023