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Come correggere l’assenza del codice progetto nella fattura verso la Pa

Non è possibile utilizzare l’autofattura TD20 che può essere emessa solo in specifici casi indicati dalla legge

La domanda

“Un ente pubblico in fase di rendicontazione della spesa richiede al beneficiario finale che le fatture presentate siano comprensive di un’apposita annotazione (codice di progetto). Qualora detta annotazione non sia stata inserita, richiede si provveda tramite l’emissione a carico del fornitore di una fattura TD20 con imponibile a zero al solo scopo di integrare la fattura originale. Poiché tale procedura può riguardare fatture ricevute da oltre quattro mesi si chiede se l’emissione possa comportare una sanzione a qualunque titolo da parte dell’agenzia dell’Entrate.”
A. I. – Taranto

La procedura indicata nel quesito non appare corretta, anche se non sanzionabile, in quanto si deve ricordare che la l’autofattura (TD20) può essere emessa solo in specifici casi indicati dalla legge, di cui al articolo 21, comma 6, Dpr 633/72, al fine di regolarizzare l’Iva delle operazioni compiute e non la correzione di meri errori formali della fattura non incidenti l’imposta. Inoltre, l’autofattura, salvo specifici casi previsti dalla norma, si differenzia dalla fattura ordinaria per il semplice fatto che viene emessa non dal soggetto prestatore bensì dal soggetto committente. Soluzione al problema lo si evince dal fatto che per le fatture elettroniche verso una PA, l’errata indicazione o l’assenza del codice progetto (Cup) nella fattura emessa dal prestatore potrebbe costituire, in quanto elemento richiesto espressamente dalla PA, motivo di rifiuto della fattura ai sensi del Dm 24 agosto 2020, n. 132. In tale caso, il prestatore sarà chiamato ad emettere nota di credito (anch’essa da rifiutare) e poi emettere la nuova fattura corretta o, più semplicemente, modificare la fattura rifiutata mantenendo la stessa data e numerazione, purché intervenga entro i termini della liquidazione periodica Iva di riferimento. Laddove la PA non avesse rifiutato la fattura, non si esclude la possibilità del prestatore di procedere con una mera dichiarazione di assolvimento con indicazione e correlazione della fattura al codice progetto indicato dall’amministrazione.

di: Ciro d’Aries

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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