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Sport dilettantistico, senza un sostituto vale il vecchio rappresentante legale

La Corte di cassazione chiarisce che per le le associazioni non riconosciute le verifiche fiscali possono essere effettuate con l’assistenza di chi appaia ancora investito dei poteri anche se è cessato dalla carica

In sede di verifica fiscale nei confronti di un’associazione non riconosciuta (qual è ad esempio un’associazione sportiva dilettantistica), l’amministrazione può procedere «con l’assistenza di colui che formalmente le risulti essere il legale rappresentante» dell’ente, anche nel caso in cui il medesimo dichiari nel corso delle operazioni di essere cessato dalla carica. Infatti, «in difetto di denunce di variazione, spetta a chi assume siffatta circostanza fornirne inequivoca dimostrazione mediante la produzione degli atti associativi corrispondenti», non essendo a tal fine sufficiente la prova che, successivamente alla citata cessazione, altri soggetti abbiano agito in nome e per conto dell’associazione: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1028/2024, depositata lo scorso 10 gennaio.

Il ragionamento effettuato dai giudici di legittimità trova il proprio fondamento nell’esclusione delle associazioni non riconosciute (comprese quelle sportive dilettantistiche) dall’ambito applicativo dell’articolo 2385, comma 3, del Codice civile, secondo cui «la cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale».

Ne deriva – ha sottolineato la Corte – che nei rapporti con i terzi (compreso il Fisco) possono rappresentare l’associazione sfornita di personalità giuridica non solo coloro che, per atto costitutivo o per statuto o per successive delibere conformi, siano formalmente investiti dei relativi poteri, ma anche:

• chi, già legale rappresentante ma ora non più, appaia ai terzi ancora investito dei poteri tipici per seguitare a proporsi loro nella veste precedente;

• coloro che, mai stati legali rappresentanti, «comunque agiscano in fatto come se lo fossero, esercitando i poteri tipici ed in tal modo ingenerando nei terzi l’affidamento di relazionarsi con rappresentanti effettivamente titolati».

Si tenga presente, inoltre, con specifico riferimento ai rapporti tributari, che per poter operare concretamente le associazioni non riconosciute sono tenute a chiedere l’attribuzione del codice fiscale attraverso la presentazione del modello AA5/6 (approvato con un Provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2009), il quale impone tra l’altro l’indicazione del rappresentante legale, con l’obbligo di denuncia delle variazioni successive entro 30 giorni.

E’ utile a tal proposito riportare un passaggio dell’articolo 7, comma 8, del provvedimento da ultimo menzionato, laddove viene chiaramente specificato che i rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall’articolo 35 del Dpr 633/72 o dall’articolo 36 del Dpr 600/73, «devono comunicare all’anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l’avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione [e quindi anche le variazioni concernenti i nominativi dei rappresentanti legali, nda], concentrazione o fusione».

Ad avviso di chi scrive, si ritiene che la pronuncia in commento non contrasti con il consolidato orientamento espresso dalla Suprema corte secondo cui nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di norme più dettagliate o una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di associazioni riconosciute o di società, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto (Cassazione, sentenze 24214/2019, 583/1967 e 1476/2007).

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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