I sostituti d’imposta possono inviare anche quest’anno le CU dei professionisti, forfettari compresi, entro la scadenza del 31 ottobre. Non è quindi obbligatorio spedirle entro il 16 marzo (prorogato a lunedì 18 perché cadente di sabato). La risoluzione 13/2024 risolve così un problema, che da qualche settimana preoccupava gli studi professionali.
L’articolo 4 del Dpr 322/98 disciplina la dichiarazione 770 e le certificazioni uniche, e impone (comma 6-quinquies) la trasmissione telematica al fisco entro il 16 marzo dell’anno successivo, ma con una eccezione: le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la precompilata possono essere spedite entro il termine di presentazione del modello 770.
Fino all’anno scorso, quindi, le certificazioni delle ritenute sui redditi dei professionisti e degli altri soggetti titolari di partita Iva (ad esempio sulle provvigioni degli agenti di commercio) potevano essere inviate telematicamente entro la scadenza della dichiarazione, perché per tali soggetti non era prevista la precompilata.
Da quest’anno, tuttavia, l’articolo 19 del Dlgs 1/2024 ha esteso la precompilata anche ai titolari di partita Iva, a decorrere dal periodo d’imposta 2024. L’estensione della precompilata ai titolari di partita Iva rende inapplicabile il termine lungo del 31 ottobre (scadenza 770): l’articolo 4 comma 6-quinquies Dpr 322/98 consente infatti di differire l’invio solo per le CU che contengono «esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata».
A rigore, quindi, le CU di tutti i professionisti andrebbero inviate entro il 18 marzo: scadenza che preoccupava studi professionali e sostituti di imposta, la cui organizzazione era basata sull’esperienza degli anni precedenti in cui si applicava il differimento.
L’Agenzia adotta una soluzione di buonsenso: tenuto conto che per i redditi 2023 delle partite Iva la precompilata si applica solo in forma sperimentale, le CU contenenti redditi dichiarabili solo con il modello Redditi PF 2024 potranno essere inviate anche quest’anno entro il 31 ottobre 2024.
A ben vedere, alla stessa soluzione si poteva arrivare anche con altro percorso argomentativo: il Dlgs 1/2014 è entrato in vigore il 13 gennaio, ma il provvedimento attuativo (che approva il modello Redditi 2024) è stato pubblicato solo il 29 febbraio sul sito web dell’Agenzia. L’articolo 3 comma 2° dello Statuto del contribuente vieta di introdurre adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata prima di 60 giorni dall’adozione dei provvedimenti attuativi: non sarebbe stato conforme a tale principio imporre a tutti i sostituti e gli studi professionali l’invio entro soli 16 giorni.
L’agenzia chiede però ai sostituti d’imposta lo sforzo di trasmettere comunque le certificazioni, se possibile, entro il 18 marzo, per alimentare nel modo più completo possibile i dati precaricati che saranno consultabili da contribuenti, Caf e professionisti per agevolare gli adempimenti dichiarativi.
Dall’anno prossimo, ossia per i redditi del periodo 2024 da certificare nel 2025, la precompilata andrà a regime anche per professionisti e ditte individuali: le relative CU andranno inviate senza deroghe (ma salvo proroghe…) entro il 16 marzo.
Resta la possibilità per i sostituti di trasmettere entro il 31 ottobre 2024 le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il 730, né con il modello Redditi PF, come ad esempio arretrati e Tfr assoggettati a tassazione separata, per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria.
Fonte: Il Sole 24ORE