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Certificazione unica, nel 2024 l’ultimo invio ai forfettari

Dal prossimo anno finisce l’obbligo per i sostituti d’ imposta di predisporre il modello con l’elenco dei compensi erogati a professionisti nei regimi agevolati. Perché è prudente adempiere entro il 16 marzo

Niente più certificazioni uniche ai contribuenti minimi e forfettari, ma non da subito.

Il Dlgs 1/2024, attuativo della legge delega per la riforma fiscale, semplifica gli adempimenti dei sostituti di imposta che nella loro attività si avvalgono di prestazioni di contribuenti che applicano il regime dei minimi o dei forfettari: viene infatti eliminato l’obbligo di rilascio della certificazione unica.

Attenzione però: la novità decorre dal periodo di imposta 2024 (Cu 2025) quindi, il prossimo 16 marzo, è ancora necessario adempiere all’obbligo.

La semplificazione futura

La modifica interviene direttamente sull’articolo 4 del Dpr 322/1998 il quale prevede l’obbligo, per i sostituti di imposta, di rilasciare la certificazione unica per i compensi che corrispondono. L’articolo 3 del Dlgs 1/2024 aggiunge nell’articolo 4 del Dpr 633/1972 il comma 6-septies prevedendo l’esonero dal rilascio della CU quando le somme sono erogate a contribuenti che applicano il regime forfettario di cui alla legge 190/2014 o il regime di vantaggio dell’imprenditoria giovanile di cui al Dl 98/2011 (abrogato ma anche applicato da chi già se ne avvaleva prima della abrogazione).

La norma, di fatto, non prevede un divieto ma un esonero; ciò porta a una riflessione sulla possibilità di procedere comunque sull’adempimento. Va rilevato che ciò potrebbe non essere possibile se il modello della certificazione unica verrà modificato con l’eliminazione dei codici specifici da utilizzare per indicare il mancato assoggettamento dei compensi a ritenuta (22 per i minimi, 24 per i forfettari). Si ricorda, infatti, che i contribuenti forfettari (come anche i contribuenti minimi) non applicano ritenute per cui, il loro compenso è pagato interamente dal cliente. Nel modello di Certificazione unica, i compensi corrisposti ai lavoratori autonomi devono essere indicati nella parte della certificazione relativa ai dati fiscali; inoltre, occorre indicare le somme non assoggettate a ritenuta, specificando la causale con un determinato codice (punto 6).

L’adempimento di quest’anno

L’esonero decorre dal 2024 e, quindi, l’effetto si vedrà con riferimento all’adempimento posto in essere, nel 2025, in relazione a questo periodo di imposta. Per il 2023, occorre adempiere all’obbligo e trasmettere i modelli entro la data del prossimo 16 marzo.

L’incrocio di date

Il comma 6-quinquies dell’articolo 4 del Dpr 322/1998 consente la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), quindi entro il 31 ottobre 2024. Tuttavia, il Dlgs 1/2024 (oltre ad eliminare la CU) prevede anche l’estensione , in via sperimentale, della dichiarazione precompilata per i titolari di partita Iva. Pertanto, si ritiene prudente trasmettere le CU entro il termine del 16 marzo.

I contribuenti che applicano il regime forfettario (come anche il regime dei minimi) determinano il reddito imponibile sulla base dei ricavi/compensi percepiti, quindi in base a un criterio di cassa. Ciò significa che, dal prossimo anno, in assenza della CU, dovranno in ogni caso tenere sotto controllo i propri incassi, non essendo sufficiente l’emissione della fattura per determinare il reddito imponibile.

Ma per i forfettari i criteri applicabili per la verifica della soglia di accesso/permanenza nel regime potrebbero a breve cambiare; infatti, la legge 190/2014 prevede il criterio di cassa per la verifica della soglia di permanenza nel regime mentre la direttiva Ue fa riferimento al volume d’affari. Per evitare sanzioni, è in corso di definizione un intervento normativo finalizzato ad ancorare il riferimento delle soglie di accesso/permanenza nel regime forfettario al fatturato e non più agli incassi.

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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