Per crediti non spettanti e inesistenti ancora un cambio. Proprio quando sembravano risolti i dubbi, anche dopo le Sezioni Unite, il decreto di riforma delle sanzioni ridisegna il perimetro delle due categorie. Secondo l’attuale norma (articolo 13 del Dlgs 471/97), si è in presenza di crediti inesistenti se ricorrono contemporaneamente due requisiti: 1) il credito in tutto o in parte è risultato di un’artificiosa rappresentazione, o è carente dei presupposti costitutivi previsti per legge o, pur sorto, è già estinto al momento dell’utilizzo; 2) l’inesistenza non è riscontrabile con i controlli previsti dagli articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 600/73 e 54 bis del Dpr 633/72. In tutti gli altri casi, il credito è non spettante.
La bozza di decreto ha previsto che è non spettante il credito «fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non spettante altresì il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista». È inesistente, invece se manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e anche se fondato su rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Sarano così inesisneti tutti i crediti privi di presupposto, nonostante siano accertabili mediante il controllo formale documentale.
Mal si comprende la qualificazione in ipotesi di assenza del requisito di novità (come spesso accade per il credito R&S). Stante la nuova definizione potrebbe essere sia non spettante per la mancanza degli «specifici elementi o particolari qualità», sia inesistente, per l’assenza del «presupposto costitutivo». Senza considerare che la norma sugli atti di recupero, in vigore tra qualche giorno, fa riferimento alla attuale nozione di credito non spettante/inesistente, salvo poi, una volta operativo il decreto sulle sanzioni, mutare perimetro.
Fonte: Il Sole 24ORE