Dalle frodi sui falsi crediti d’imposta ai pagamenti a rate, è l’ora della svolta sulle sanzioni amministrative e penali. Il Governo con una serie di interventi mirati riscrive i testi del 1997 sull’applicazione delle penalità in campo fiscale e quello sulle manette agli evasori del 2000. L’obiettivo – anche se non mancano le critiche di andare in soccorso a chi non rispetta le regole – è quello di rendere più proporzionale l’impianto, come chiesto espressamente sia dai giudici nazionali (Corte costituzionale e Cassazione) sia da quelli europei, con la Corte di giustizia che ha sollecitato a rivedere il sistema soprattutto sull’Iva. Ed è immaginabile che nel passaggio in Parlamento (per i pareri delle commissioni Finanze e Giustizia) farà molto discutere l’applicazione delle sanzioni amministrative più favorevoli (il «favor rei») solo per il futuro: soluzione scelta soprattutto per evitare problemi sulle coperture finanziarie.
Entrando nel merito (si vedano nel dettaglio anche le schede e gli articoli a lato), sull’Iva e sulle false compensazioni si profilano le novità di maggior rilievo, che vanno a toccare la legge sul penale tributario. E su questa si innesta anche la modifica per andare incontro alla cosiddetta «evasione di necessità», ossia a chi dichiara ma poi non riesce a versare gli importi dovuti. Il salvagente che non fa scattare la soglia di punibilità (oltre 250mila per l’Iva e oltre 150mila euro per le ritenute) è rappresentata dai pagamenti a rate. Quindi chi ha dilazionato il proprio debito con il Fisco (dopo aver ricevuto un avviso bonario) e sta pagando si mette al riparo da contestazioni penali. Ma allo stesso tempo viene prevista la non punibilità per i due reati di omesso versamento per crisi di liquidità riconosciuta dal giudice, ad esempio per clienti insolventi o perché la Pa non ha pagato.
Per le opposizioni si tratta comunque dell’ennesimo regalo agli evasori. Per il responsabile economico del Pd, Antonio Misiani «un conto è la ragionevolezza e la proporzionalità delle sanzioni, un obiettivo che condividiamo. Un altro conto è quello che si preannuncia nel decreto legislativo del governo: un sostanziale liberi tutti, l’ennesimo segnale profondamente sbagliato a chi le tasse non le paga perché non le vuole pagare». Sulla stessa linea è anche il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S: «Dopo il Dl bollette, che già aveva esteso la depenalizzazione degli omessi versamenti almeno fino alla sentenza di appello» ora si «prevede un’ulteriore estensione della depenalizzazione degli omessi versamenti di Iva e ritenute per chi effettua pagamenti a rate».
Nessuno sconto ai furbi e sulle frodi, ha rimarcato, invece il viceministro all’Economia e padre della riforma fiscale, Maurizio Leo: «L’obiettivo è semplificare il sistema eliminando sovrapposizioni, ma anche rendere più facilmente esigibili i crediti dei contribuenti». Ma soprattutto per Leo non si può parlare di condono: «le nuove sanzioni amministrative varranno solo per il futuro e non per il passato, saranno operative solo dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo». E sui possibili sconti agli evasori Leo ha rimarcato che «verranno colpiti i comportamenti fraudolenti, simulatori e omissivi a danno del fisco. Lo Stato ha sottolinea, ancora il viceministro «deve venire incontro ai contribuenti onesti, ma non può e non deve abbassare la guardia nei confronti di coloro che fanno i furbi». Si volta dunque pagina rispetto a un sistema che lo stesso Leo ha più volte definito «da esproprio», con sanzioni fino al 240%: ora di fatto non si andrà oltre il 120% del dovuto. Questa sarà la sanzione se non si presenta la dichiarazione dei redditi e dell’Irap o la dichiarazione del sostituto d’imposta. Mentre se si dichiara meno dell’accertato o del dovuto, la sanzione passa al 70% dall’attuale 90-180 per cento, come anticipato ieri su queste pagine. In caso di frodi però arriva la stangata con un aumento che sale «dalla metà al doppio».
Per le sanzioni amministrative, ha sottolineato ancora Leo, «il decreto prevede la riduzione da un quinto a un terzo, avvicinandole così ai parametri europei e introducendo un principio di maggiore proporzionalità». Sul fronte penale, invece, «vengono adeguate le norme sulla non punibilità agli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore, chi decide comunque di mettersi in regola, anche attraverso la rateizzazione, pagando l’intera imposta, le sanzioni (ridotte) e gli interessi».
Tra le novità anche la possibilità di integrare la dichiarazione infedele prima di ispezioni o verifiche e quella omessa fino al primo controllo con la sanzione pari al 50% delle maggiori imposte o ritenute dovute.
Le principali modifiche
1) I MANCATi PAGAMENTI – Iva e ritenute, piano di dilazione evita l’omesso versamento
Il pagamento a rate potrà evitare di far scattare il reato tributario di omesso versamento dell’Iva (la soglia di punibilità è fissata oltre i 250mila euro) e delle ritenute (in questo caso la soglia è oltre i 150mila euro). Viene comunque previsto un ulteriore salvagente nel caso in cui si verifichi la decadenza dal piano di rateazione, ossia il contribuente perda il diritto ad avvalersi della dilazioni per aver saltato le scadenze previste. In questa circostanza specifica, la punibilità scatterà solo se l’ammontare del debito residuo sia superiore a 75mila euro nel caso dell’Iva o a 50mila euro in caso di ritenute certificate. In pratica le soglie sono abbattute di un terzo rispetto a quelle previste in via ordinaria
2) LA CRISI DI LIQUIDITÀ – La causa di forza maggiore può evitare la punibilità
Per gli omessi versamenti di Iva e ritenute viene previsto un altro scudo che può garantire la non punibilità. Il fatto deve dipendere da cause non imputabili all’autore, sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. In questa nuova prospettiva, il giudice terrà conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte della pubblica amministrazioni e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. In sostanza, si tratta di variabili che possono giustificare l’omesso versamento
3) NE BIS IN IDEM – Un freno all’applicazione delle sanzioni multiple
Lo schema di decreto legislativo sulle sanzioni interviene per garantire il principio del ne bis in idem. L’obiettivo della disposizione inserita nel testo del decreto 74/2000 è di potenziare l’integrazione tra le sanzioni amministrative e penali per scongiurare il rischio di duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni nei confronti dello stesso soggetto per illeciti generati dallo stesso fatto. Questo principio si sostanzia nel fatto che il giudice o l’autorità amministrativa dovrà tener conto, al momento della determinazione delle misure punitive di propria competenza, di quelle già precedentemente irrogate, proprio per evitare una moltiplicazione delle penalità nei confronti dello stesso soggetto
4) LA DETERMINAZIONE – Sanzioni amministrative
più proporzionaliUn tetto massimo del 120% per le sanzioni amministrative. Lo schema di decreto legislativo prevede che in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap oppure nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, la sanzione, attualmente dal 120 al 240% dell’ammontare, passi al 120 per cento. Per la dichiarazione infedele la sanzione scende al 70%, ma sarà regolarizzabile con una sanzione del 50% calcolata sulle imposte dovute se si presenta la dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell’accertamento, prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o di qualunque attività di accertamento
5) IMPORTI CERTIFICATI – Compensazione dei crediti Pa
per i debiti da avvisi bonariArriva una misura a regime per la compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti con le imposte non pagate risultanti da avvisi bonari. Una misura che dovrà essere attuata con un decreto dell’Economia e si applicherà con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. Il credito dovrà essere certificato e l’attestazione dovrà riportare l’indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è consentita sino a concorrenza dell’imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi
6) VIOLAZIONI RIPETUTE – La recidiva sarà punita
con aumento fino al doppioStretta sulle sanzioni amministrative per chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza o la inoppugnabilità dell’atto, ha commesso una violazione dello stesso tipo. L’aumento delle penalità sarà fino al doppio rispetto alla previsione attuale che stabilisce un incremento fino alla metà. Allo stesso tempo, però, viene introdotta una specifica causa di non punibilità a favore del contribuente che si adegua, entro i successivi due mesi dalla loro pubblicazione, alle indicazioni in circolari e consulenze giuridiche, presentando una dichiarazione integrativa e versando l’imposta dovuta, a condizione che la violazione sia dipesa da obiettivi condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della norma tributaria
Fonte: Il Sole 24ORE