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I crediti d’imposta possono restare alla società scissa

La ripartizione può essere effettuata secondo la volontà delle parti

I crediti d’imposta da ricerca sviluppo, pubblicità, società benefit, sanificazione e non energivore non costituiscono posizioni soggettive nella scissione, cosicché possono essere ripartiti secondo la volontà delle parti. È questa la risposta a interpello 48/2024 delle Entrate.

Una società quotata all’Euronext Growth ha effettuato una scissione per separare il core business dal ramo immobiliare trasferito alla beneficiaria. La scissa ha in essere una serie di crediti d’imposta, relativi alla ricerca e sviluppo (sia vecchia che nuova) più gli altri sopra citati. E ritiene che non siano posizioni soggettive da attribuire ex articolo 173, comma 4, del Tuir. Tale norma prevede che le posizioni siano attribuite in base al patrimonio netto ripartito fra scissa e beneficiaria, salvo che si tratti di posizioni connesse specificamente o per insiemi a determinati elementi del patrimonio, nel qual caso seguono i medesimi. E ritiene quindi che sia lecito che permangano in capo alla scissa.

L’Agenzia conferma la tesi. Per la definizione delle posizioni soggettive richiama la risoluzione 91/E/02. Poi analizza compiutamente il vecchio credito R&S (ex articolo 3 del Dl 145/2013). Esso è utilizzabile solo in compensazione e non è trasferibile, se non in caso di operazioni straordinarie, fra cui la scissione (risposta 72/19 che richiama la risoluzione 143/E/03). In particolare, il credito da ricerca e sviluppo (circolare 10/E/18) non prevede la sua rideterminazione o limitazione in ipotesi specifiche, come avviene invece per il vecchio credito da investimento in aree svantaggiate. Quindi beneficia di una disciplina che è autonoma rispetto a quella di determinazione del reddito d’impresa e dunque non costituisce una posizione soggettiva ex articolo 173 comma 4. Come tale, esso è idoneo a essere oggetto di ripartizione, in sede di progetto di scissione, secondo la volontà delle parti. Lo stesso dicasi per il credito da nuova R&S ex articolo 1, comma 198, della legge 160/19. Ma le stesse considerazioni valgono anche per il credito d’imposta delle società benefit, per il credito non energivore, per quello per investimenti pubblicitari e per sanificazione. Via libera quindi al fatto che permangano tutti in capo alla scissa.

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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