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Enti del terzo settore, 110% vincolato all’assenza di compensi per il cda

Il bonus con l’aliquota di favore è in vigore nei settori sanitario e assistenziale

Superbonus per Onlus, Odv e Aps del settore sanitario e assistenziale: a rischio l’effettivo appeal per il requisito dell’assenza di compensi o indennità di carica in favore del cda.

Onlus, Odv e Aps che operano nel settore socio-sanitario-assistenziale rappresentano i soli enti che, a oggi, possono beneficiare dell’aliquota del 110% (peraltro con limiti di spesa potenziati) sulle spese sostenute sino al 2025, mantenendo inoltre la possibilità di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura.

Questi benefici sono tuttavia subordinati ad alcune condizioni elencate dal comma 10-bis, dell’articolo 119, del Dl 34/2020, con la conseguente necessità di compiere una puntuale verifica circa l’effettivo rispetto delle stesse.

Sul punto, mentre non desta particolari criticità la verifica sull’attività svolta, sulla categoria catastale del bene e sul titolo di possesso, maggiore attenzione deve essere riservata all’accertamento dell’assenza di compensi o indennità in favore del cda.

Vale la pena ricordare che questo aspetto è stato già oggetto di un dibattito interpretativo, legato a una posizione più restrittiva assunta dall’agenzia delle Entrate con la circolare 3E/2023. Secondo il citato documento, infatti, per poter accedere ai benefici di cui al comma 10-bis, l’assenza di compensi o indennità sarebbe dovuta già “sussistere alla data di entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire il 1° giugno 2021”.

Sull’argomento è poi intervenuto il legislatore, stabilendo che tutti i requisiti di cui al comma 10-bis devono sussistere dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, salvo la registrazione del contratto di comodato d’uso, che invece deve risultare con data certa anteriore al 1° giugno 2021 (articolo 2, comma 3-bis, Dl 11/2023).

Quanto all’assenza di compensi o indennità di carica in favore dei componenti del cda, è stato poi chiarito che il requisito è soddisfatto se, a prescindere da quanto previsto dallo statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova o con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000, che gli emolumenti non sono stati percepiti, vi si è rinunciato o sono stati restituiti (articoli 2, comma 3-ter, Dl 11/2023).

Si tratta di un aspetto cui gli enti dovranno prestare molta attenzione, procedendo eventualmente ad acquisire e conservare fin da subito tutta la documentazione che comprovi l’assenza, la rinuncia o la restituzione dei compensi/indennità in vista di eventuali controlli. Infatti, in caso di mancato rispetto del requisito, si resta esposti al recupero del beneficio fiscale e all’irrogazione delle connesse sanzioni, con conseguenze molto penalizzanti.

In un’ottica generale, tuttavia, si osserva che il presupposto in esame rischia di rendere eccessivamente difficoltoso l’accesso all’agevolazione da parte degli enti interessati.

Ciò confliggerebbe con l’obiettivo, finora ricercato dal legislatore, volto a favorire il recupero del patrimonio edilizio da parte delle realtà non profit, specie quelle che, in un’ottica di sussidiarietà rispetto allo Stato, svolgono attività di assistenza alle fasce più deboli.

Del resto, come chiarito anche dalla prassi, le agevolazioni in questione rispondono all’esigenza di non penalizzare soggetti non profit strutturati che, in ambito sanitario-assistenziale, “esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (centro diurno integrato, residenza sanitaria assistenziale, poliambulatori, servizi sanitari e assistenziali e così via), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate” (circolare 3/E/2023).

Partendo da queste premesse, quindi, è ragionevole ritenere che la governance di questo tipo di enti sia affidata a soggetti qualificati e con esperienza nel settore i quali, difficilmente, potrebbero ricoprire l’incarico in assenza di compensi o indennità.

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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