Le imprese residenti possono beneficiare di tutte le categorie di incentivi fiscali di cui al regolamento UE 651/2014, relativo agli aiuti di Stato senza necessità di previa notifica alla Commissione, purché vengano rispettate le condizioni e i limiti ivi previsti (articolo 4 del Dlgs 209/2023, relativo dossier Camera in tema di aiuti di Stato).
In particolare, l’impresa, per beneficiare ad esempio dei crediti di imposta ricerca e sviluppo, IT, del patent box e del bonus formazione 4.0 del personale, non deve risultare «in difficoltà» ovvero «oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura su richiesta dei suoi creditori» (articolo 2, n. 18, lettera c, del regolamento Gber).
In modo più o meno analogo anche la normativa domestica prescrive tale requisito soggettivo, risultando escluse dalle agevolazioni le imprese soggette a una delle procedure concorsuali di cui al Dlgs 14/2019 (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019; articolo 1 del provvedimento Agenzia n. 48243/2022; articolo 2 del decreto interministeriale 4 maggio 2018).
Tuttavia, con l’entrata in vigore dall’articolo 2, lettere a) e b), del Codice della crisi, assumono rilievo non tanto i connotati “concorsuali” delle procedure, quanto piuttosto le distinte nozioni di pre-crisi, crisi e insolvenza, declinate in una prospettiva di escalation e in funzione dell’accesso alla composizione negoziata e/o agli altri «strumenti di regolazione della crisi» preordinati alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica e non già a fini liquidatori (si intende per crisi «lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»; si definisce invece, insolvenza «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»).
Dunque, coordinando tali disposizioni, non sono ammesse agli incentivi fiscali quelle imprese in situazione di grave dissesto tale da essere assoggettabili a procedure con finalità liquidatoria dell’attività aziendale; di converso, rientrano tra i soggetti beneficiari le imprese che si trovano in uno stato di pre-crisi o tutto al più in stato di crisi, come attestato dall’esperto o dal professionista indipendente, che accedono agli istituti di risanamento ex articoli 12, 57 e 84 del Codice della crisi ovvero alla composizione negoziata, agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo in continuità aziendale (risposta interpello 719/2021).
Ciò che si desume pure dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01, concernente gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie, ove al punto n. 20, si pone l’accento sull’assoggettabilità alle procedure concorsuali «per insolvenza», in modo che «si ritiene che un’impresa sia in difficoltà se in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine».
Va sottolineato che i benefici fiscali si applicano anche in presenza di una transazione stipulata con l’Agenzia, che in astratto rappresenta un aiuto di Stato qualora la riduzione delle imposte venga accordata «in maniera sproporzionata a favore del contribuente»; ciò che però non si verifica nel nostro Paese, atteso che in conformità al diritto unionale il trattamento dei crediti erariali deve risultare «conveniente» ovvero «non deteriore» rispetto all’alternativa liquidatoria (comunicazione Commissione UE 2016/C 262/01, punti 175-176; articoli 63 e 88 del Codice della crisi).
Del resto, sul piano logico-sistemico va considerato che il Codice della crisi in attuazione della direttiva Insolvency UE n. 2019/1023 concede una seconda chance all’impresa «in stato di crisi» e quindi il regolamento UE n. 651/2014 non potrebbe frapporsi a tale obiettivo, dovendosi ammettere l’accesso agli incentivi fiscali anche alle imprese in crisi, sempreché non siano insolventi.
Fonte: Il Sole 24ORE