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Scissioni con scorporo anche a favore di società beneficiaria preesistente

Operazione sui singoli asset a rischio abuso rispetto al conferimento dei beni

La scissione con scorporo, introdotta dalla direttiva Ue 2019/21 e recepita dal Dlgs 19/23 con l’articolo 2506.1 del Codice civile, è trattata nel documento della Fondazione dei commercialisti nei suoi profili societari, contabili e fiscali.

Dal punto di vista societario viene evidenziato che, al di là del testo normativo, è ammissibile anche la scissione a favore di una beneficiaria esistente in base alla massima n. 209 del Consiglio notarile di Milano (si veda l’articolo di Nt+ Fisco del 7 febbraio). In tal caso si applicano le disposizioni sul rapporto di cambio, che viceversa sono disapplicate in caso di beneficiaria di nuova costituzione in quanto non c’è concambio. Ma non si applicano nemmeno in caso di beneficiaria preesistente che possiede l’intero capitale della scissa, in caso di identità soggettiva delle compagini fra scissa e beneficiaria, nei casi di divieto di assegnazione di azioni o quote. Altra peculiarità dell’operazione consiste nell’assegnazione delle partecipazioni della beneficiaria direttamente alla scissa e non ai soci. Questa non appare del tutto una novità se si considera che già nella scissione asimmetrica ad alcuni soci della scissa non vengono attribuite partecipazioni della beneficiaria. Circa la continuazione dell’attività da parte della scissa, ciò può leggersi in duplice maniera: ovvero continuazione della propria attività tradizionale accanto a quella nuova (e parziale) di holding, oppure svolgimento solo di quest’ultima se l’attività tradizionale cessasse di fatto col ramo scisso. Alle scissioni con scorporo si applicano le disposizioni ordinarie delle scissioni, fra cui la previsione del progetto di scissione semplificato in assenza di rapporto di cambio. Per lo stesso motivo si bypassa anche la relazione sulla congruità del rapporto di cambio. È possibile racchiudere in un unico progetto le seguenti operazioni complesse:

● una scissione con scorporo con un’unica beneficiaria ma più scisse che le assegnino parte del loro patrimonio ricevendone in cambio partecipazioni

● una scissione con scorporo con contestuale assegnazione delle partecipazioni nella beneficiaria ai soci della scissa.

È ipotizzabile anche che vi siano più beneficiarie. Dal lato della scissa vi sarà la sostituzione delle attività (e passività) scorporate con la partecipazione nella beneficiaria, per cui la detenzione di tali elementi avverrà indirettamente, mediante la partecipazione. Mentre i soci della scissa non riceveranno partecipazioni nella beneficiaria, a differenza di quanto avviene nella scissione ordinaria.

Rispetto al conferimento in natura, che è operazione traslativa, la scissione è solo modificativa. Il conferimento è meno articolato in quanto appannaggio dell’organo amministrativo (la scissione va deliberata dall’assemblea) e non soggiace al diritto di opposizione dei creditori sociali. Ma esso tuttavia impone la relazione di stima dei beni o dei crediti, che generalmente manca nella scissione con scorporo. La scissione può liberamente trasferire specifici elementi attivi e/o passivi, mentre nel conferimento i debiti sono conferibili solo nell’ambito di un’azienda (o ramo) e purché inerenti ad essi.

Dal punto di vista contabile vale il principio della continuità dei valori, sia per la beneficiaria che riceve gli elementi attivi e passivi provenienti dalla scissa, sia per la scissa che sostituisce tali elementi con la partecipazione nella beneficiaria. Per la natura dell’operazione non dovrebbero esservi differenze di scissione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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