Esenzione Irpef a scaglioni per gli agricoltori e sui redditi rivalutati. Nella conversione del decreto Milleproroghe le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno previsto, per il 2024 e per il 2025, la detassazione dell’Irpef che la legge di Bilancio (legge 213/2023) non ha prorogato a decorrere dal 2024. Rispetto al passato, tuttavia, l’esenzione non riguarda tutti i contribuenti.
La non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, dei redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori agricoli professionali (Iap) è stata prevista dal comma 44 della legge 232/2016 con decorrenza dal 2017. Sebbene prevista fino al 2019, poi è stata estesa fino al 2023. In assenza di una proroga da parte della legge di Bilancio, a partire dal 2024 sarebbe stato ripristinato il regime ordinario (cioè la concorrenza alla formazione della base imponibile dei redditi dei redditi dei terreni). Così sembrava, ma nei giorni scorsi, il Governo aveva lasciato intendere un ripensamento (si veda il Sole 24 Ore del 7 febbraio 2024) confermato dalla approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe.
L’emendamento prevede l’aggiunta di un periodo nel comma 44 della legge 232/2016 prevedendo che i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e Iap, iscritti nella previdenza agricola, concorrono a formare il reddito complessivo nelle seguenti misure:
● 0% fino a 10mila euro;
● 50% oltre 10mila euro e fino a 15mila euro;
● 100% oltre 15mila euro.
Rispetto alle ipotesi inizialmente formulate, l’esenzione, quindi non si applica solo a coloro che hanno redditi inferiori a 10mila euro ma anche a coloro che superano questa soglia, ma con un meccanismo a scaglioni. Il reddito dominicale e il reddito agrario concorrono a formare il reddito complessivo rivalutati, rispettivamente dell’80 e del 70%; pertanto le soglie di concorrenza al reddito complessivo vanno valutate tenendo conto dei redditi rivalutati. La soglia, inoltre, è unica per i redditi considerati congiuntamente.
Quindi, ad esempio, ipotizzando che un agricoltore possieda terreni con un reddito dominicale di 5mila euro e un reddito agrario di 6mila euro che rivalutati sono pari, rispettivamente a 9mila e 10.200 euro, dovrà determinare la concorrenza alla formazione del reddito partendo da un ammontare di 19.200 euro:
● fino a 10.000 euro gode dell’esenzione;
● per la parte di reddito compresa tra 10.000 e 15.000 euro (quindi pari a 5.000 euro), il reddito imponibile sarà pari al 50%, quindi 2.500 ;
● l’eccedenza, pari a 4.200 concorrerà interamente alla base imponibile.
In sostanza, a fronte di un reddito complessivamente pari a 19.200, la parte imponibile sarà pari a 6.700 euro.
Invariato, rispetto al passato, l’ambito soggettivo della disposizione che include le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di Iap, purché iscritti nella previdenza agricola e anche se soci di società semplice. La norma prevede espressamente l’esclusione dall’applicazione dell’esenzione per i soggetti Iap che hanno esercitato l’opzione per la determinazione catastale dei redditi (comma 1093 della legge 296/2006), ma di fatto nulla cambia rispetto al passato: le Entrate avevano già chiarito (circolari 8/E/2017 e 9/E/2022) che l’esenzione compete solo ai soggetti titolari di reddito fondiario e, quindi, erano esclusi i soci di società diverse dalla società semplice in quanto il reddito che ricavano dalla società è un reddito di impresa.
Fonte: Il Sole 24ORE