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Contributi artigiani e commercianti, ridefinito il minimale di reddito

Cambia anche il costo per il riscatto della laurea, che nel 2024 diventa di 6.076,95 euro all’anno

Il minimale di reddito su cui calcolare i contributi di artigiani e commercianti sale, per l’anno 2024, a 18.415 euro. Lo ha evidenziato l’Inps nella circolare 33/2024 dello scorso 7 febbraio.

Al minimale si applicano le seguenti aliquote (con l’aggiunta di un contributo fisso di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità):

titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni, 24% artigiani, 24,48% commercianti; 

coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, 23,70% artigiani, 24,18% commercianti.

Alle aliquote si aggiunge un punto percentuale al superamento della prima fascia reddituale, pari a 55.008 euro annui. L’aliquota del settore commercio è lievemente superiore perché comprende la contribuzione destinata al finanziamento degli indennizzi che possono essere richiesti dagli imprenditori che cessano definitivamente l’attività.

Il valore del minimale rileva, oltre che per il pagamento dei contributi, anche per il riscatto di laurea agevolato, il cui costo è pari al 33% del minimale stesso. Quindi nel 2024 l’importo dovuto per ogni anno riscattato è 6.076,95 euro.

Il versamento dei contributi sul minimale di reddito avviene trimestralmente con il modello F24, alle rituali scadenze del 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre e 17 febbraio 2025, mentre è dovuto entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche il versamento dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.

Peraltro i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e attività commerciali potranno avvalersi della compensazione, con il modello F24, dei crediti contributivi a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge, ma ancora non è stato diramato il provvedimento che stabilisce la decorrenza di questa limitazione.

Il versamento dei contributi trova un limite nel massimale, che cambia a seconda che l’assicurato non abbia una anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o sia stato iscritto alla gestione pensionistica in data precedente. Nel primo caso il massimale reddituale è pari a 119.650 euro non frazionabili mensilmente, nel secondo caso il reddito massimo su cui calcolare i contributi è pari a 91.680 euro.

È confermata per il 2024 la possibilità per i titolari di pensione di chiedere la riduzione del 50%, così come è confermato il regime contributivo agevolato con la riduzione del 35% per i forfettari, che si applicherà ai già beneficiari del regime agevolato nel 2023 se, permanendo i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2024, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. Chi ha intrapreso nel 2023 una nuova attività d’impresa per la quale intende beneficiare nel 2024 del regime agevolato deve comunicare l’adesione entro il prossimo termine perentorio del 28 febbraio, salvo decida di pagare l’aliquota per intero fruendo dei conseguenti benefici pensionistici.

Fonte: Il Sole 24ORE

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