Cerca
Close this search box.

Stabile organizzazione Iva: rileva la sostituzione alla casa madre

Una società indipendente di un gruppo con sede in un altro Stato membro non può essere considerata una stabile organizzazione di un’altra società del medesimo gruppo in forza unicamente dei reciproci rapporti di diritto societario

L’avvocato generale, con le conclusioni alla causa C-533/22, è tornato a pronunciarsi in tema di criteri per l’individuazione della stabile organizzazione ai fini Iva. In particolare, l’avvocato generale ha offerto le proprie osservazioni con riguardo a un caso particolare, ossia se una società controllata, facente parte di un gruppo, debba essere considerata o meno una stabile organizzazione della società madre o di un’altra società del medesimo gruppo.

La conclusione, è che una società indipendente di un gruppo con sede in un altro Stato membro non può essere considerata una stabile organizzazione di un’altra società del medesimo gruppo in forza unicamente dei reciproci rapporti di diritto societario. Ed infatti, ciò che rileva ai fini della stabile organizzazione è che vi sia una sostituzione della casa madre situata in altro Stato membro. Sul punto, un contratto con un prestatore di servizi può pertanto fondare una stabile organizzazione solo se non si riferisce unicamente alla prestazione di servizi relativi a beni del destinatario dei servizi. Piuttosto, esso deve essere inteso alla cessione del personale necessario e/o alla cessione dei mezzi tecnici necessari affinché il destinatario dei servizi possa prestare servizi o effettuare cessioni analoghi in loco (ossia presso il luogo della stabile organizzazione) come da una casa madre.

Il caso

Una società, stabilita in Germania e non residente in Romania, fa parte di un gruppo con sede principale in Europa. Il gruppo è un fornitore globale di produttori dell’industria automobilistica e detiene una rete mondiale di impianti di produzione e assemblaggio che forniscono ai produttori di apparecchiature originali sistemi completi di sedili, moduli e componenti.

La società ha affidato ad un’altra società del gruppo con sede in Romania il compimento di un servizio complesso, consistente in servizi di lavorazione e assemblaggio di componenti automobilistiche, nonché anche in servizi accessori e amministrativi come lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti.

Per le attività svolte in Romania, la società tedesca e la rumena hanno ritenuto che il luogo delle prestazioni fosse situato là dove è stabilito il destinatario delle stesse, ossia in Germania. Da ciò, non è stata calcolata, né versata l’Iva in Romania.

L’Amministrazione finanziaria ha contestato tale omissione, considerando che il luogo di prestazione dei servizi fosse situato in Romania.

A fronte dell’impugnazione, il Giudice nazionale ha rimesso la causa innanzi alla Corte di Giustizia, al fine di chiarire se una controllata e rispettivamente una società di un gruppo debba essere considerata una stabile organizzazione della società madre o di un’altra società del gruppo.

Secondo l’avvocato generale, i rapporti di diritto societari intercorrenti tra i soggetti sono irrilevanti ai fini della sussistenza di una stabile organizzazione. Neanche un contratto complesso avente ad oggetto la prestazione di servizi può comportare, in linea di principio, che il prestatore effettui un’operazione imponibile a favore di una stabile organizzazione del destinatario dei servizi sorta in forza di tale contratto. Il luogo della prestazione di tali servizi è indipendente tanto dal tipo delle operazioni a valle (cessione o prestazione di servizi) del destinatario dei servizi quanto dal luogo del consumo dei concreti servizi di lavorazione.

Ciò che rileva ai fini della stabile organizzazione è la sostituzione di quest’ultima alla casa madre situata in altro Stato membro.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator