Cerca
Close this search box.

L’imposta sul valore delle criptoattività fa spazio agli acconti

La risoluzione 10/E/2024 istituisce i codici tributo per il versamento

La risoluzione 10/E/2024 istituisce i codici tributo per versare gli acconti dell’imposta sul valore delle criptoattività:

● «1728» denominato «Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

● «1729» denominato «Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le criptoattività – Acconto II rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

Si affiancano al codice «1727» denominato «Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le criptoattività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

La denominazione del codice tributo è un poco criptica: l’articolo 1, comma 146, della legge 197/2022 ha, in realtà, solo incluso l’imposta sul valore delle cripto attività nell’articolo 19, comma 18 del Dl 201 del 2011 – istitutivo dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) – con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

La norma che disciplina la nuova imposta, quindi è l’articolo 19, comma 18. Per questo motivo, anche per l’imposta sul valore delle criptoattività, come per l’Ivafe, sono dovuti gli acconti con le stesse scadenze e con le stesse modalità dei tributi personali (Irpef e Ires).

L’articolo 19, comma 22 del Dl 201/2011 stabilisce infatti che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

Come precisato dalla circolare 30/E del 2023, paragrafo 3.7.3, l’imposta sulle cripto-attività deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato (letteralmente sono escluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) che detengono cripto-attività sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo di cui al comma 2-ter e alla nota 3-ter della tariffa parte prima allegata al Dpr 642/1972 ossia, in linea generale, quelle che non sono affidate in custodia amministrazione o gestione a un intermediario finanziario o a un fornitore di servizi in cripto-attività italiano

La particolarità dell’imposta sul valore delle criptoattività rispetto all’Ivafe è di essere dovuta non solo dai soggetti residenti obbligati a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi (persone fisiche, società semplici ed associazioni equiparate, enti non commerciali), ma anche – nella misura massima di 14mila euro – dagli altri soggetti residenti (società di capitali ed enti commerciali). La liquidazione dell’imposta per questi soggetti avviene nella nuova sezione XXVI del quadro RQ delle modello SC.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator