Cerca
Close this search box.

Turismo e pubblici esercizi, ancora detassato il lavoro notturno e festivo dai ristoranti agli hotel

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale per chi ha un reddito da lavoro dipendente fino a 40mila euro

La legge di Bilancio 2024, ai commi da 21 a 25 dell’articolo 1, prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con un reddito da lavoro dipendente fino a 40mila euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. Tale misura ha l’obiettivo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

Tale disposizione è volta ad aumentare il reddito dei lavoratori dei citati settori; mentre non ha nessun effetto sulla diminuzione del costo del lavoro. In sostanza, il legislatore non interviene sul cuneo fiscale ma solo sulla parte relativa al dipendente.

La legge di Bilancio, nell’individuare la platea dei beneficiari nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, rinvia all’articolo 5 della legge 287 del 1991, il quale al comma 1 distingue tali pubblici esercizi in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La misura agevolativa consiste nel riconoscimento, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, di una somma, a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi determinate ai sensi del Dlgs 66 del 2003.

Quest’ultimo decreto fissa l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, salvo demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.

In ogni caso, la durata media dell’orario di lavoro, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro, sei o dodici mesi, non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di straordinario. L’articolo 5 del Dlgs 66/2003 prevede che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario debba essere contenuto e, in assenza di una regolamentazione da parte del contratto collettivo applicabile, richieda il previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.

Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro e/o con riposi compensativi.

Quanto al lavoro notturno, posto che il periodo notturno è definito come il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, l’articolo 13 del Dlgs 66/2003 prevede che il lavoro notturno non possa superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. È affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.

La somma riconosciuta a titolo di trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito.

Si ricorda, inoltre, che similare agevolazione è stata prevista dall’articolo 39-bis del Dl 48/2023 a favore dei soli lavoratori del comparto turistico per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023 (si veda circolare agenzia delle Entrate n. 26/E del 29 agosto 2023). La nuova versione valida fino al 30 giugno 2024, tuttavia, estende il perimetro di applicazione anche al settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Sotto l’aspetto soggettivo, oltre al settore di appartenenza, è opportuno verificare anche la situazione reddituale del dipendente: infatti, il trattamento integrativo è riconosciuto ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendenti di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40mila euro anche considerando i redditi percepiti da altri datori di lavoro.

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendenti conseguito nel 2023. Le somme erogate saranno indicate nella Certificazione Unica.

Il datore di lavoro potrà compensare il credito erogato al dipendente mediante l’istituto della compensazione ai sensi dell’articolo 17 della Dlgs 241/1997.

Su questo punto la circolare dell’agenzia delle Entrate n. 26/E/2023, relativamente alla versione dell’agevolazione valida per l’anno 2023, aveva precisato che il recupero in compensazione orizzontale del trattamento erogato al lavoratore deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.

In particolare, in tale occasione, il Fisco ha ricordato che, con la risoluzione del 9 agosto 2023, n. 51/E, è stato istituito il codice tributo «1702», denominato «Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48».

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator