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Stock option, deduzione solo per un anno

Transizione da Oic a Ias: rilevanza stock option limitata a periodo transizione per costi del personale, non si estende a periodi precedenti.

Nel passaggio dagli Oic agli Ias la rilevanza dei piani di stock option in relazione ai costi del personale è limitata al periodo d’imposta di transito, ma non si estende ai costi dei periodi precedenti. È questa la risposta 25 di ieri.

Alfa è una società italiana che transita agli Ias a partire dal 2021. A livello di Fta (first time adoption) questo ha comportato la redazione del bilancio comparativo 2020 e 2019 e della situazione patrimoniale finanziaria di apertura al 1° gennaio 2019. La società ha in essere dei piani di stock option relativi a amministratori, dipendenti e collaboratori.

In base all’Ifrs2 al momento dell’assegnazione delle opzioni ai beneficiari la società deve registrare un costo da evidenziare nel conto economico e un corrispondente incremento del patrimonio netto («Riserva per piani di stock option») di importo pari al valore delle opzioni attribuite. Ciò diverge dai principi Oic, per i quali l’operazione si manifesta unicamente sotto forma di movimenti di patrimonio netto. È stata fatta quindi una scrittura contabile al 1 gennaio 2019 per contabilizzare i piani di stock option antecedenti al passaggio virtuale agli Ias. Sono state fatte identiche scritture relative agli effetti di fine 2019 e fine 2020. Tutte queste scritture hanno sempre riguardato poste di patrimonio netto, essendo relative a costi sostenuti in passato (dare di voce di PN). Invece al 31 dicembre 2021 la scrittura ha comportato il costo in contropartita della riserva per piani di stock option. Secondo il contribuente tanto i costi pregressi da Fta (mediante apposita variazione in diminuzione) quanto quelli del 2021 (automaticamente a costo) sono deducibili ai fini Ires.

L’Agenzia è di opinione differente. In base all’articolo 6 del Dm 8 giugno 2011 gli oneri per i piani di stock option contabilizzati a conto economico ai sensi dell’Ifrs 2 sono deducibili ai fini Ires. Ciò ha riguardato i costi del 2021, mentre quelli di anni precedenti sono stati iscritti in contropartita degli utili a nuovo. Pertanto mentre per la contabilizzazione dei costi del 2021 vale la deducibilità, ciò non può valere per gli esercizi pregressi in cui ai fini Oic il costo non transitava da conto economico. Né vale il fatto che a fini comparativi i costi degli esercizi precedenti siano stati allocati a riduzione dell’equity, per cui è negata la deducibilità extracontabile. Ai fini Irap vale il principio dell’esclusione dalla base imponibile dei costi per lavoro, salva la deducibilità dei costi del personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cuneo fiscale). Ma questo solo per il 2021 e non anche per gli anni di Fta.

Fonte: Il Sole 24ORE

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